Adempimenti

Autoliquidazione Inail, calcoli online

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Si avvicina la scadenza dell’autoliquidazione Inail 2016/2017: la data è sempre quella del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata, ma il termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016 (comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate e della domanda di riduzione del premio artigiani) è il 28 febbraio di quest’anno, attraverso i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” oppure “AL.P.I. online”.

Le novità dell’autoliquidazione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi online e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi per i datori di lavoro del settore marittimo. Dunque, le aziende del settore titolari di posizioni assicurative navigazione (Pan) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il nuovo servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

In genere, l’esclusività della modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive; viceversa, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni va sempre presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività, inviando il modulo cartaceo tramite Pec alla sede territoriale competente.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono, inoltre, presentare la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione dedicata al proprio settore.

Affinché gli interessati possano procedere con i conteggi, l’Inail ha messo a disposizione sul proprio sito, nella sezione “Fascicolo aziende” dei servizi online, le basi di calcolo del premio relativo alla prossima autoliquidazione. Il sito dispone anche dei servizi «Visualizza basi di calcolo» e «Richiesta basi di calcolo».

Mentre per l’invio delle retribuzioni c’è tempo fino a fine mese, il pagamento, come detto, va effettuato entro il 16 febbraio.

Entro questa data, il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2017) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2016);

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

- pagare il premio di autoliquidazione 2016/2017 utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di ente pubblico.

Il premio annuale può essere versato, anziché in un’unica soluzione, anche in quattro rate trimestrali, dandone però comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Il pagamento della prima rata va effettuato entro il 16 febbraio 2017, versando il 25% dell’importo totale. Le rate successive, ciascuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, maggiorate degli interessi. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Sempre in tema di pagamento, la legge 229/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e la circolare Inail 5/2017 hanno sospeso i versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi con sede dei lavori nei Comuni terremotati individuati dalla norma.

Per questa autoliquidazione, l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Sono stati, inoltre, fissati gli indici di gravità medi (Igm) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (Pat) e alle posizioni assicurative del settore navigazione (Pan), mentre la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61 per cento.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo è punita con la sanzione amministrativa di 770 euro (o in misura ridotta di 250 euro e in misura minima di 125 euro), nel caso in cui la mancata o ritardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

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