Adempimenti

Decaduti i ricorsi non decisi entro il 31 dicembre

di L.Cai.

Le nuove disposizioni in materia di ricorsi amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale introdotte dall’articolo 11 del Dlgs 149/15 non prevedono procedure transitorie .

Pertanto, a esse, come indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 4 del 29 dicembre 2016, occorre dare immediata attuazione dalla data della sua piena operatività, che secondo l’articolo 22, comma 4 del Dpcm del 23 febbraio 2016, sarebbe stata individuata con decreto del ministero del Lavoro d’intesa con quello dell’Economia.

La circolare è stata emanata, appunto, in previsione di tale decreto il che lascia però qualche perplessità sulla sua legittimità nella parte in cui individua tale data, nel 1° gennaio 2017, per l’entrata in vigore delle nuove regole, riferite ai ricorsi avversi le ordinanze ingiunzioni, fondamentali per gli atti che ad esse si riferiscono.

Infatti, come ricorda la stessa circolare, le nuove disposizioni non possono essere applicate sui ricorsi per i quali alla data di operatività dell’Inl sia stato definito il relativo procedimento per effetto della intervenuta decisione o in conseguenza del silenzio-rigetto formatosi per l’inutile decorso dei termini di 60 e 90 giorni, rispettivamente, per gli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/04, come sostituiti dall’articolo 11 del Dlgs 149/15.

Operativamente, premessa l’applicazione del principio generale secondo cui nel procedimento amministrativo le nuove disposizioni non possono essere applicate ai rapporti giuridici esauriti, per essere stati iniziati e conclusi sotto la vigenza della precedente norma, possono residuare al momento tre fattispecie, riferite a ricorsi contro le ordinanze ingiunzione, per le quali trovano applicazione altrettante diversificate soluzioni.

Secondo una prima ipotesi, può verificarsi che alla data del 1° gennaio 2017 il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione presentato secondo le precedenti regole sia stato deciso, ovvero si sia già formato alla suddetta data il silenzio-rigetto. In tal caso il termine di 30 giorni per la presentazione dell’eventuale opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale decorre dalla notifica della decisione amministrativa o dallo spirare del termine fissato per la decisione. In sostanza non opera alcun termine interruttivo in quanto la decisione, o la non decisione, è stata già formata alla data di entrata in vigore della nuova legge.

In una seconda ipotesi può verificarsi che il ricorso amministrativo contro l’ordinanza ingiunzione è stato presentato prima del 1° gennaio secondo le regole precedenti, ma non è stato ancora deciso, né è trascorso il termine per il formarsi il silenzio-rigetto.

In tal caso il ricorso diviene improcedibile in quanto non può essere più trattato in base alla precedente legge ormai abrogata. In tal caso resta aperta l’eventuale tutela giurisdizionale per cui l’opposizione all’ordinanza ingiunzione dovrà essere presentata in Tribunale entro i canonici 30 giorni, che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Ciò in quanto alla predetta data non opera più il principio dell’interruzione dei termini prevista dall’articolo 16, comma 3, del dlgs 124/04 nella versione abrogata.

Una terza ipotesi può verificarsi nel caso in cui il ricorso amministrativo avverso l’ordinanza ingiunzione notificata prima del 1° gennaio 2017 fosse stato presentato dopo tale ultima data. In tal caso il ricorso, se comunque presentato, sarebbe dichiarato inammissibile, in quanto tale ricorso non è più previsto dalla nuova disposizione. In tal caso, non essendosi formato alcun intervento interruttivo per effetto dell’eventuale inutile ricorso, perché riferito ad una norma abrogata, il termine di 30 giorni per opporsi all’ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza stessa.

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