Adempimenti

Entrate e Inps, accertamenti doppione

di Salvina Morina e Tonino Morina

Tra agenzia delle Entrate e Inps spesso manca una linea diretta in caso di accertamento. Molti contribuenti, dopo avere ricevuto l'accertamento dell'ufficio delle Entrate, contenente anche la richiesta dei contributi Inps, a distanza di qualche anno, si vedono ripetere la stessa richiesta da parte dell'istituto previdenziale.

In questo modo, il contribuente, se intende contestare l'accertamento del Fisco, deve presentare ricorso ai giudici tributari. Poi, per contestare la richiesta dell'Inps, deve anche presentare ricorso al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro. Per contestare la doppia richiesta, il contribuente deve perciò fare due ricorsi, pagare i compensi a più professionisti ed affidarsi agli esiti incerti ed imprevedibili del contenzioso.

L'esempio che segue riguarda un contribuente al quale l'ufficio delle Entrate ha notificato nel 2014 un accertamento, per l'anno 2005, con richiesta di somme per complessivi 105.226,00 euro, di cui 9.076,00 euro a titolo di contributi Inps. Contro l'accertamento, il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ed è ancora in attesa di fissazione della prima udienza. A distanza di quasi due anni, il 13 dicembre 2016, l'istituto previdenziale, facendo riferimento all'accertamento emesso dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate, notifica un “avviso di addebito”, chiedendo gli stessi contributi Inps chiesti dall'ufficio delle Entrate, per 9.076,00 euro, più sanzioni accessorie, interessi di mora, oneri di riscossione e spese per 9.717,12 euro, in totale 18.793,12 euro.

Nell'avviso di addebito, l'istituto previdenziale “avverte” il contribuente che, per contestare la richiesta dell'Inps, deve presentare ricorso al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, entro 40 giorni dalla notifica, cioè entro il 22 gennaio 2017. Insomma, per la stessa richiesta di contributi Inps, il contribuente deve fare due ricorsi, uno alla Commissione tributaria provinciale e l'altro al Tribunale. Il guaio è che se il contribuente si “dimentica” di fare il secondo ricorso, a prescindere dagli esiti del ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, l'avviso di addebito dell'Inps, che costituisce titolo esecutivo, comporta l'obbligo per il contribuente di pagare le somme chieste. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere alla espropriazione forzata, sulla base dell'avviso di addebito, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Spesso capita che l'accertamento viene definito in adesione con l'ufficio delle Entrate, comprensivo dei contributi Inps concordati, ma la definizione potrebbe non rilevare per l'Inps. È quello che, ad esempio, è capitato nei casi di chiusura liti pendenti, con l'istituto previdenziale che pretende il pagamento del 100% dei contributi, nonostante la definizione delle imposte sia stata fatta con il forfait del 10, 30 o 50%(circolare Inps 40 del 2 agosto 2016).

Il doppio binario è stato censurato dai giudici. Per il Tribunale di Catanzaro, l'impugnazione in sede giudiziaria costituisce impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento tributario ritualmente impugnato dinanzi la competente autorità, con la conseguenza che l'iscrizione stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima ed annullata (sentenza dell'11 marzo 2010).

Per la Cassazione, sentenza 8379 del 9 aprile 2014, l'istituto previdenziale deve attendere l'esito del contenzioso tributario, prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali. Per la Cassazione,: «il decreto legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria». «Né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'Inps sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario».

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