Adempimenti

Sospensione degli adempimenti per i terremotati, ancora precisazioni da parte dell'Inps

di Michele Regina


Con il Messaggio n. 5162 del 21.12.2016 l'Inps ritorna sulla circolare n. 204/2016 con la quale erano stati forniti chiarimenti operativi inerenti l'ambito di applicazione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che ha stabilito interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

L'art. 48 del citato Decreto dispone, infatti, che in tali Comuni sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Il Messaggio n. 5162 dell'Inps, ad ulteriore chiarimento di quanto già indicato nella circolare 204, ha precisato che la locuzione “ piani di rientro” deve intendersi riferita alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa ordinariamente concesse dall'Istituto già in corso alla data del 24 agosto. Questo perché la rateazione concessa e attivata ai sensi del vigente “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” comporta una diversa modulazione dei termini di versamento - notificati con il piano di ammortamento - rispetto a quelli originariamente previsti che, ove aventi scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017, resteranno sospesi in attuazione di quanto stabilito dall'art. 48 del suddetto decreto.

L'Istituto ricorda inoltre che, in presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi precedenti alla data della predetta sospensione del 24 agosto 2016 devono essere regolarmente inserite nell'invito a regolarizzare ai fini dell'ottenimento della regolarità contributiva; tali esposizioni debitorie, infatti, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore - 24 agosto 2016 - restano escluse dall'ambito di applicazione della sospensione.

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