Adempimenti

Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale, le istruzioni dell’Inps

di Paolo Rossi

L'Inps affronta il tema delle prestazioni integrative del salario erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con particolare riguardo al termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell'anticipazione al Fondo: alla luce dello sviluppo della disciplina regolamentare in materia, tale termine, a parere dell'Istituto, è applicabile solo a decorrere dal 6 giugno 2016. Ne deriva che per i trattamenti integrativi su Cigs richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016 il termine di sei mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

Con la circolare del 14 novembre 2016, n. 198, l'Istituto previdenziale riprende le disposizioni del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, con le quali sono state riviste le norme in materia di Fondi di Solidarietà, sancendo che anche in tale ambito si applicano le disposizioni speciali che regolano le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale.

Nello specifico, l'articolo 7, comma 3, del Dlgs 148/2015, ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, i sei mesi decorrono da tale data.

In tale contesto è stato emanato il decreto interministeriale che ha reso il Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo compatibile con la novella disciplina (D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, entrato a regime 1° gennaio 2016). Di conseguenza, le regole di decorrenza del citato termine di decadenza di sei mesi, previsto dal richiamato art. 7 comma 3, del Dlgs 148/2015, utile per richiedere il rimborso/conguaglio delle integrazioni salariali principali, si sono estese anche alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Sul punto, però, hanno avuto una certa influenza le precisazioni fornite, in prima battuta, dal ministero del Lavoro (nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016) e successivamente dall'Inps (Circolare n. 132/2016), che hanno individuato il dies a quo nel quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale sopra citato; considerato che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2016, il termine di decadenza di sei mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, si applica a decorrere dal 6 giugno 2016.

L'istituto della previdenza sociale fornisce un utile schema di orientamento per le imprese assicurate:
a) per le prestazioni integrative di Cigs richieste a partire dal 6 giugno 2016, o, se richieste antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; diversamente, se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di Cigs, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della deliberazione;
b) per i trattamenti integrativi su Cigs richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di sei mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

In definitiva, le domande di rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse a trattamenti di Cigs, pervenute oltre i termini decadenziali sopra richiamati non saranno accolte, né tantomeno istruite.

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