Adempimenti

Tirocinio Garanzia Giovani: il nuovo addendum alla Convenzione

di Massimo Braghin

L'Inps ha pubblicato il nuovo Addendum relativo alla Convenzione tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regioni/Province autonome e l'Istituto per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione in merito alla Garanzia Giovani. Il documento riporta il n. 3542 del 6 settembre 2016 e attraverso la sua sottoscrizione l'Inps erogherà l'indennità di tirocinio a valere sulle risorse dei Programmi Operativi Regionali (POR) FSE 2014-2020, per conto delle Regioni/Province autonome, nell'ambito della propria attività istituzionale, determinando in tal modo il coinvolgimento diretto della stessa Regione/Provincia autonoma, che dovrà versare anticipatamente presso la Direzione Regionale/Provinciale Inps territorialmente competente le risorse per il pagamento della suddetta indennità. Pertanto, la Direzione Regionale/Provinciale potrà avviare il procedimento di pagamento, con la validazione delle richieste pervenute, solo previa verifica della sussistenza della provvista finanziaria sullo specifico conto di tesoreria.

Per la stipula della convenzione, il cui iter era già stato precisato con nota protocollo numero 9870 del 4 luglio 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno necessari cinque passaggi:

• il Ministero trasmetterà formalmente il testo di Addendum alla Convenzione condiviso;
• la Regione firmerà digitalmente l'Addendum e lo trasmetterà alla Direzione Regionale dell'Inps;
• la Direzione Regionale dell'Inps firmerà digitalmente l'Addendum e lo ritrasmetterà alla Regione;
• la Regione invierà al Ministero l'Addendum con le 2 firme digitali;
• il Ministero firmerà digitalmente l'Addendum e lo ritrasmetterà alla Regione/Provincia autonoma, alla Direzione Regionale/Provinciale Inps ed alla Direzione Generale dell'Inps , firmata dalle rispettive 3 parti.

Il tutto rende operativo l'oggetto della convenzione, che consiste nel conferimento all'Inps della funzione di ente pagatore della indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari del POR FSE 2014-2020, obiettivo tematico 8, priorità 8.2, in analogia con la misura 5 “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica” prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro con accreditamento delle risorse finanziarie per il pagamento della indennità di tirocinio all'Inps, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Inps territorialmente competente.

La causale versamento da utilizzare per le Regioni / Province Autonome sarà: “anticipazione tirocini – POR FSE Regione/Provincia Autonoma…”, e nel caso vi fosse incapienza, la Direzione Regionale sospenderà ogni validazione e, contestualmente, comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie venendo meno il meccanismo del trasferimento di fondi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e della successiva distribuzione alle Direzioni regionali per il tramite della Direzione Generale.

Va evidenziato, infine, che la validazione dei file trasmessi dalle Regioni dovrà, in ogni caso, avvenire tenendo conto dell'importo massimo destinato in convenzione dalla Regione, all'Inps , al pagamento dell'indennità di tirocini che costituisce limite invalicabile di spesa, non essendo previsto un meccanismo analogo a quello della rimodulazione, come per l'utilizzo delle risorse PON IOG.

Naturalmente l'Inps, in qualità di ente pagatore, effettuerà i seguenti controlli:

• verifica della congruenza dei dati anagrafici e di residenza, presenti negli archivi dell'Istituto, con quelli trasmessi dalle Regioni. In caso di non corrispondenza, le domande vengono respinte;
• in caso di assenza di IBAN, se il pagamento avviene tramite bonifico domiciliato, le domande con l'indirizzo di residenza o domicilio del tirocinante non correttamente indicato con Cap generico vengono respinte;
• in caso di sovrapposizione di periodi di tirocinio con periodi di percezione di ammortizzatori sociali, l'Inps eroga l'eventuale maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Pertanto in caso di coincidenza temporale, totale o parziale, tra ammortizzatore sociale e indennità di tirocinio, quest'ultima non deve essere pagata se l'importo è inferiore a quello dell'ammortizzatore sociale percepito.

Come si evidenziava prima, il pagamento della indennità avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo Iban, indicato dal tirocinante ovvero, qualora non sia indicato un codice Iban, tramite bonifico cosiddetto “domiciliato”, cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante), che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per incassare l'importo a lui assegnato e l'indennità di tirocinio indicato nella richiesta di pagamento è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, mentre i rimborsi afferenti i tirocini cosiddetti transnazionali sono da considerarsi assimilati a reddito da lavoro dipendente. Viene precisato poi che i pagamenti maturati prima della data di autorizzazione del provvedimento, se effettuati nell'anno successivo, sono a tassazione separata, quelli effettuati dopo la data di autorizzazione del provvedimento, anche se erogati nell'anno successivo, sono a tassazione corrente mentre se il provvedimento di autorizzazione è emesso nell'anno e i pagamenti avvengono nell'anno, la tassazione è corrente.

Il tutto verrà certificato tramite modelle di Certificazione Unica.

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