Adempimenti

Altre condizioni di accesso alla riduzione contributiva

di Josef Tschöll

L'art. 36-bis, comma 8, della legge n. 248/2006 ha introdotto ulteriori requisiti per la fruizione della riduzione contributiva. I datori di lavoro del settore edile non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione. Inoltre dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Dl n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile.

Per l'istituto previdenziale questi requisiti si affiancano a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Tale norma impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc.

Le aziende devono attestare mediante autodichiarazione (dichiarazione di responsabilità – Dpr n. 45/2000) il possesso dei requisiti (assenza di condanne e possesso dei requisiti per il rilascio del Durc) mediante il modello predisposto dall'Inps (allegato al messaggio n. 3358/2016), il quale dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Inps e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N per il periodo da agosto 2016 a dicembre 2016. Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, inviando l'autodichiarazione predisposta. La sede Inps verifica la spettanza del beneficio e attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

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