Adempimenti

Al via lo sgravio contributivo nell’edilizia per il 2016

di Josef Tschöll

L'Inps ricorda con il messaggio n. 3358/2016 che, non essendo intervenuto il previsto decreto ministeriale, dal 1° settembre 2016 le aziende edili potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio della riduzione contributiva nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50 per cento.

Lo sconto contributivo per il settore edile è stato ripristinato in via stabile dall'articolo 1, comma 51, della L. n. 247/2007 a partire dal 2008 (sostituendo il comma 5 dell'articolo 29, Dl n. 244/1995). L'agevolazione era scaduta al 31 dicembre 2006 e non è stata riconosciuta per l'anno 2007. Rispetto alla procedura in vigore fino al 31 dicembre 2006, la L. n. 247/2007 introduceva, invece, un meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.

La riduzione contributiva è applicabile anche ai premi assicurativi Inail (in sede di autoliquidazione) e spetta sul premio infortuni e silicosi, ma non sul premio speciale artigiani.

L'agevolazione contributiva

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale oppure di lavoro intermittente. L'agevolazione spetta, però, laddove il lavoratore assunto a tempo pieno non raggiunga le 40 ore settimanali (per assenze non rientranti nelle casistiche previste dall'articolo 1, comma 1, del Dl n. 244/1995, Dm 16.12.1996, Inps circ. nn. 81/1997 e 269/1995, Cass. n. 12624/2008), ma il datore di lavoro assolve la contribuzione previdenziale e assistenziale sul cosiddetto “imponibile virtuale”.

Il settore edile è caratterizzato da una particolare disciplina per la determinazione della retribuzione imponibile. Accanto a quanto previsto dall'articolo 12, della L. n. 153/1969 (determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - così come riformulato dall'articolo 6 del Dlgs n. 314/2007) e dall'articolo 1, comma 1, L. n. 389/1989 (limite minimo della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale) è stato introdotto, sempre con l'articolo 29 del Dl 244/1995, un obbligo di assolvere la contribuzione su una retribuzione commisurata ad un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro settimanale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. Vi è dunque una stretta connessione tra il beneficio contributivo e l'obbligo di rispettare l'imponibile “virtuale” nell'edilizia.

Possono usufruire della riduzione contributiva solamente i datori di lavoro esercenti attività edile classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non costituiscono attività edili in senso stretto (sono dunque escluse dalla riduzione contributiva) le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.

La riduzione non è applicabile per quei lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro usufruisce già di una specifica agevolazione contributiva (assunti dalla lista di mobilità, apprendisti o esonero per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. n. 190/2014 e 208/2015). Inoltre, la riduzione contributiva non spetta in presenza di un contratto di solidarietà (l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario – Inps circ. n. 269/1995).

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