Adempimenti

Cassa integrazione straordinaria, la verifica raddoppia

di Mauro Marrucci

Al via le verifiche ispettive nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. A sancirlo è il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, attraverso la circolare 8 agosto 2016, n. 27, della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., ha diramato le istruzioni alle proprie sedi periferiche.

Il documento spiega che le verifiche ispettive si muovono in due distinte direzioni e, in particolare, all'accertamento:
1) degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria;
2) dei presupposti per la concessione del pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori.

La prima delle tipologie di verifiche, pretesa dall'articolo 25, comma 6, del Dlgs n. 148/2015, deve essere svolta sulle analitiche ipotesi in cui, anche per effetto del Dm n. 94033/2016, si declina la cassa integrazione guadagni straordinaria: riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà, imprese appaltatrici di servizi mensa e pulizia, imprese artigiane, partiti e movimenti politici e loro articolazione e sezioni territoriali, procedure concorsuali.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche sul rispetto dell'istituto della rotazione, ove previsto dall'accordo sindacale, secondo quanto disposto dal Dm n. 94956/2016.

Gli accertamenti, al fine di individuare gli elementi da verificare, non potranno limitarsi all’esame documentale, ma dovranno sempre presupporre l'accesso sul luogo di lavoro al fine di riscontrare l'effettiva attuazione del programma presentato dall'impresa in sede di invio dell'istanza.

Per altro verso, come precisato dalla citata circolare del ministero del Lavoro n. 27/2016, la verifica delle condizioni per l'ammissione al beneficio del pagamento diretto, essendo volta ad accertare che l'impresa versi in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento di Cigs ed essendo preliminare rispetto alla verifica relativa agli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma, non esclude gli ulteriori accertamenti previsti dall'articolo 25, comma 6, del Dlgs n. 148/2015.

Del resto le due tipologie di verifica sono temporalmente collocate in momenti differenti tra loro essendo quella volta a verificare le condizioni per l'ammissibilità al pagamento diretto preventiva a differenza di quella per la verifica del rispetto del programma, che invece deve avvenire nella fase conclusiva dell'intervento Cigs.

Particolare rilevanza è proprio data al rispetto dei tempi per le verifiche. Questo per onorare il procedimento amministrativo sovrastante ai sensi della legge n. 241/1990.

Le Direzioni del lavoro territorialmente competenti sono infatti tenute:
1) nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento d'integrazione salariale, a verificare il rispetto degli impegni aziendali;
2) entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario d'integrazione salariale autorizzato ad inviare la relazione ispettiva in via telematica, tramite il Sistema “CIGSonline” alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV.

Il rispetto dei termini procedimentali è significativo in quanto dalla disamina delle risultanze delle verifiche ispettive potrebbe emergere la necessità di avviare un nuovo procedimento per riesaminare il provvedimento di concessione già emanato.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del Dlgs n. 148/2015, infatti, nella circostanza in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento in tutto o in parte del programma presentato, si apre un nuovo procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione che dovrà concludersi nei 90 giorni successivi alla ricezione della relazione con decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fatte salve eventuali ulteriori sospensioni che si rendessero necessarie ai fini istruttori .

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