Adempimenti

In caso di illecito da parte di un’azienda cessata, l’accertamento spetta all’ufficio ispettivo competente rispetto al luogo della prestazione lavorativa

di Germano De Sanctis, Andrea Cappelli

Con la nota 26.7.2016 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative, in ottica di ottimizzazione dell'attività di vigilanza, in tema di individuazione dell'ufficio competente a effettuare accertamenti ispettivi nel caso in cui l'azienda non sia più attiva.

Preliminarmente il ministero ha ricordato come sia necessario che, nel rispetto del dettato del codice di comportamento del personale ispettivo e di una corretta gestione delle richieste di intervento, ogni ufficio deve prendere in considerazione una richiesta di intervento il più possibile circostanziata e fornita di elementi probatori (indicazione testi, documenti da esaminare, ecetera), per evitare che la successiva attività di controllo si riveli “improduttiva”, a maggior ragione quando la sede dell'impresa ove si svolgeva il rapporto di lavoro e che ricade nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio che riceve la richiesta di intervento risulti cessata dall'esame del Registro impresa.

Pertanto, solo qualora la richiesta sia adeguatamente supportata, anche secondo la direttiva Sacconi 18.9.2008, l'attività ispettiva potrà iniziare e, quindi, potrà valutarsi la competenza territoriale. Sul punto, l'articolo 17 della legge 689/1981, che dispone che l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione, e nel cui ambito si radica anche la competenza giurisdizionale, comporta soltanto che l'ispettore incaricato, che può appartenere anche ad ufficio diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di intervento, deve inviare il rapporto all'ufficio nel cui territorio è stata commessa la violazione, che normalmente coincide con l'ambito territoriale in cui si è svolta la prestazione di lavoro.

Quando, invece, la prestazione di lavoro è svolta in luogo diverso da quello ove è stata commessa la violazione (ad esempio luogo di tenuta del libro unico), nel caso in cui non siano accertati ulteriori illeciti nel luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, la competenza territoriale si radica ove ha sede legale l'impresa a prescindere dal luogo di custodia del libro unico (cfr., Cass. Civ. Sez. I n. 9708/2001; Cass. Civ. Sez. III n. 10243/2000).

Di conseguenza, l'accertamento dovrà essere effettuato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta di intervento e dove si è svolta la prestazione di lavoro anche qualora la sede operativa risulti cessata o non più attiva il quale, se del caso, potrà demandare l'acquisizione di ulteriori elementi probatori all'ufficio nel cui territorio ricade la sede legale dell'impresa, sempre nel rispetto dei termini indicati dall’articolo 14 della legge 689/1981.

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