Adempimenti

I rifugiati possono lavorare passati sessanta giorni dalla domanda di asilo politico

di Virginio Villanova

Gli stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico possono essere impiegati dopo sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo quanto contenuto nel parere 14751 del ministero del Lavoro.

La materia dell'impiego di lavoratori stranieri è sempre molto delicata, stante le norme penali a carico del datore di lavoro che impiega persone con un permesso di soggiorno irregolare.

Il tema dei richiedenti asilo, è in questi ultimi anni molto caldo, in ragione dei consistenti flussi di migranti provenienti dai territori di guerra del Medio oriente e dell'Africa. Chi scappa dalla guerra, o chi non può nel proprio Paese esercitare i propri diritti civili, politici o religiosi, per ragioni di discriminazione, può chiedere al nostro Paese, sulla base di convenzioni internazionali, lo status di rifugiato.

La materia è stata interessata negli ultimi anni da diversi interventi normativi, sempre sulla spinta di norma comunitarie, come il Dlgs 142/2015 che qualifica come richiedente protezione internazionale, lo straniero, residente o apolide che ha presentato domanda di protezione per ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Al richiedente asilo, precisa l'articolo 4 del decreto, viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di sei mesi o per il tempo per cui è autorizzato a rimanere nel nostro Paese. La ricevuta attestante la presentazione della domanda, ed è questo il tema centrale, decorsi sei mesi dalla data di presentazione, costituisce valido titolo di soggiorno e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Nel ricordare che questo permesso non può essere convertito in permesso di lavoro, stante le diverse ragioni giustificative, il lavoratore con la ricevuta di richiesta di protezione individuale rilasciata da più di sei mesi può essere regolarmente impiegato osservando gli adempimenti di legge.

Il quesito proveniente dagli uffici di Napoli riguardava proprio un lavoratore in possesso della ricevuta. Nel suo caso, precisa il ministero, occorre verificare al data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Se risultano decorsi sessanta giorni, il lavoratore poteva essere regolarmente assunto, e nel caso di lavoro nero, si applica la maxi-sanzione prevista.

Per le domande presentate da meno di sessanta giorni(e per gli stranieri privi di ricevuta) stante l'inoccupabilità del lavoratore, l'ispettore dovrà denunciare il datore di lavoro per impiego di uno straniero privo del permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 22, comma12 del testo unico sull'immigrazione.

Viene esclusa in questi casi l'operabilità della diffida, stante la situazione di inoccupabilità dello straniero.

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