Adempimenti

Sul modello 770 servono chiarimenti immediati

di Maria Rosa Gheido

Quest’anno il termine del 31 luglio entro il quale deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770/2016, cade di domenica e slitta, pertanto, al 1° agosto. Entro tale data deve essere presentato sia il modello semplificato che quello ordinario che interessa i redditi diversi da quelli di lavoro subordinato o autonomo, provvigioni comprese. Il modello semplificato è, quest’anno, composto dai soli quadri relativi ai versamenti e alle compensazioni in quanto le schede dei percettori sono già state oggetto di trasmissione all’agenzia delle Entrate tramite la certificazione unica (Cu), il cui invio era fissato al 7 marzo 2016, con sanzione attenuata se la trasmissione avveniva entro 60 giorni dal termine ultimo. Inoltre, per le Cu dei lavoratori autonomi è stata prevista la non punibilità purché la trasmissione avvenga entro il termine di presentazione del modello 770, ossia del 31 luglio, slittato al 1° agosto.

Il modello 770 semplificato può essere, a determinate condizioni, trasmesso anche quest’anno diviso in due parti: una con i dati relativi ai versamenti afferenti i dati relativi ai lavoratori autonomi, una con quelli dei lavoratori subordinati e parasubordinati.
Con l’approssimarsi della scadenza gli operatori sono, però, in attesa di due importanti chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Il primo chiarimento riguarda il termine di presentazione. Ci si chiede, infatti, se sia automaticamente applicabile l’articolo 3-quater del Dl 16/2012, convertito dalla legge 44/2012 che ha modificato l’articolo 37 del Dl 223/2006 disponendo che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Dlgs 241/1997 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Verrebbe da pensare che la scadenza del 1° agosto, cadendo nell’arco temporale considerato dalla norma citata, sia spostata al 20 di agosto o meglio, essendo tale giorno un sabato, slitti ulteriormente al 22 agosto. Purtuttavia, il tenore letterale della norma citata induce anche a ritenere che l’automatismo possa non operare in quanto la scadenza annuale è, appunto, quella del 31 luglio.

Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di presentare il 770 semplificato da parte di due diversi soggetti, di regola il consulente del lavoro e dottore commercialista. A questo proposito il dubbio si pone per la contraddittorietà delle “istruzioni” per la compilazione del modello che, come di consueto, consente la trasmissione divisa a condizione che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. Si aggiunge quest’anno una ulteriore condizione che, a causa di un lapsus, non è però affatto chiara. Si legge infatti a pagina 2 delle istruzioni che per la suddivisione del modello occorre che «siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi». Il punto 5.4 delle istruzioni dispone invece che per trasmettere il modello 770 semplificato diviso in due parti debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi».

Per quanto detto precedentemente è dato pensare che quello di pagina 2 sia un lapsus, ma non chiarimento sarebbe quanto mai opportuno.

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