Adempimenti

Collaborazioni cessate entro il 5 maggio, oggi ultimo giorno per la domanda di Dis-coll

di Michele Regina

Entro oggi devono essere presentate le richieste di Dis-coll relative alle cessazioni del rapporto avvenute da inizio anno e fino al 5 maggio.

La Dis-coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps che non prestano più attività lavorativa non per loro scelta, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, non pensionati e privi di partita Iva.

Con la circolare 74/2016 l'Inps ha comunicato che per gestire le cessazioni del rapporto di collaborazione avvenute tra il primo gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di Dis-coll decorre appunto dalla data di pubblicazione della circolare, avvenuta il 5 maggio. Il termine quindi cade il 12 luglio.

A prescindere dal periodo transitorio, per la fruizione della Dis-coll i lavoratori devono presentare online la domanda all'Inps entro il termine decadenziale di 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione .

La prestazione decorrrerà dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto lavorativo se la domanda è presentata prima dell'ottavo giorno.

Se la domanda viene presentata successivamente a tale data ma entro il sessantottesimo giorno la prestazione Dis-coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Non hanno la prestazione gli amministratori e i componenti dei collegi sindacali iscritti alla gestione separata. Sono anche esclusi altresì gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studi come i soggetti titolari di partita Iva .

L'indennità spetta a coloro che:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, cioè dal 1 gennaio 2015, fino alla data di cessazione.

Si ricorda inoltre che i versamenti effettuati devono essere tali da comportare almeno un effettivo accredito di tre mensilità di contributi.

La prestazione spetterà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di durata del rapporto di collaborazione inseriti nel periodo 1 gennaio 2015 fino alla data di cessazione, senza superare però il massimo di sei mesi.

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