Previdenza

L’Inps spiega quando è possibile «scambiare» le indennità Naspi con quelle per gli autonomi

di Antonio Carlo Scacco

Solo ad alcune condizioni è possibile “salvare” le domande per la Naspi erroneamente presentate per i collaboratori. La gestione delle domande per la indennità di disoccupazione Naspi/Aspi (lavoratori dipendenti) erroneamente presentate in luogo di domande Dis-Coll (collaboratori) e viceversa, casistica piuttosto frequente stando alle segnalazioni delle strutture territoriali dell'Inps, è stata oggetto del messaggio dell'Istituto 2884 diffuso il 30 giugno.

Le diverse indennità, premette la nota, seguono regole e discipline differenti in ordine ai requisiti ed ai criteri di maturazione; tuttavia, per i principi generali di ordine civilistico secondo cui gli atti giuridici devono essere interpretati per quanto possibile in modo tale da conservarne gli effetti, anche se invalidi (art. 1367 e 1424 c.c.), in taluni casi la trasformazione (da domanda NASpI/ASpI in DIS-COLL e viceversa) è possibile. Bisogna distinguere: per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015 la trasformazione è ammessa in entrambi i sensi. Per quelli verificati nel corso del corrente anno, invece, la trasformazione della domanda è consentita in un solo senso, da DIS-COLL a NASpI. Disco rosso, pertanto, alla possibilità di vedersi trasformata la domanda erroneamente presentata per la indennità riservata ai dipendenti in domanda per la indennità spettante ai collaboratori. La ragione, precisa l'Inps, si rinviene nell'articolo 1 co. 310 della legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015), ossia nella norma che la esteso la DIS-COLL, con qualche modifica, anche agli eventi di disoccupazione intervenuti nel corso dell'anno corrente. Il meccanismo di concessione, infatti, si basa sull'ordine cronologico delle domande pervenute, nei limiti della capienza assicurata dalle risorse stanziate (54 milioni per l'anno in corso e 24 per il prossimo). Se il meccanismo di trasformazione fosse consentito, sottolinea l'Istituto, si violerebbe tale regola, pregiudicando i diritti di coloro che hanno correttamente presentato la domanda per la concessione della DIS-COLL.
Così precisati i termini della questione, sotto il profilo operativo i soggetti interessati ai quali è consentito valersi della trasformazione dovranno presentare una nuova domanda, corredata della documentazione necessaria. La data di acquisizione, precisa la nota, sarà retrocessa alla data di presentazione della vecchia domanda erroneamente presentata. Allo stesso modo, in presenza di istanze o ricorsi riferiti a domande erronee non ancora decadute a termini di legge, le strutture territoriali potranno avvalersi degli ordinari meccanismi di autotutela, in linea con le indicazioni di cui sopra.


Compatibilità della DIS-COLL con prestazioni di lavoro autonomo o subordinato

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