Adempimenti

Pensionati non residenti Schumacker e recupero delle detrazioni indebite

di Andrea Costa

Nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile, anche i pensionati residenti all'estero possono beneficiare delle detrazioni per la produzione del reddito e per carichi di famiglia.
Con il Messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016 l'Inps è intervenuto per chiarire le regole di fruizione di tali detrazioni, specificando le procedure che il pensionato deve seguire alla luce delle diverse disposizioni succedutesi dal 2014 al 2016 e le modalità di recupero di quanto indebitamente fruito.
Mentre per il 2014 l'articolo 1, comma 1324 della Legge 296/2006 riconosceva il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia a tutti i pensionati residenti all'estero in Stati che assicurassero un adeguato scambio di informazioni, per il periodo di imposta 2015 - fermo restando il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del Tuir relative alla produzione del reddito - il comma 3 bis dell'art. 24 del Tuir ha riconosciuto il diritto alle detrazioni per carichi familiari solo ai pensionati “non residenti Schumacker” in un Paese Ue o See che assicuri un adeguato scambio di informazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Dm 21 settembre 2015. In particolare il decreto condiziona il diritto alla fruizione delle detrazioni alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il pensionato, accedendo ad un apposito servizio on line accessibile ai soggetti dotati di Pin e agli Istituti di Patronato, dichiara:
a) lo Stato di residenza fiscale;
b) la produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere in nessun altro Paese di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) la circostanza che il familiare possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Con il Messaggio in commento l'Inps ha comunicato che, sulla base dei dati presenti nel sistema, a partire dalla rata di marzo 2016 è stato effettuato il ricalcolo della tassazione riferita all'anno 2015, recuperando le detrazioni per carichi familiari indebitamente fruite, fermo restando che, qualora spettanti, è sempre possibile richiedere l'attribuzione delle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
Con riferimento al 2016, alla luce delle modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 24 del Tuir dalla Legge di Stabilità 2016, tutti i pensionati non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, possono beneficiare delle detrazioni previste per i non residenti Schumacker. In merito l'Inps ha comunicato che, nei confronti di coloro che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza sopra richiamata, dalla mensilità di luglio 2016 verranno azzerate le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate, mentre a partire dalla rata di ottobre 2016 verrà avviato, in 5 rate, il recupero delle detrazioni già concesse. Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente al blocco delle detrazioni produrranno la riattivazione delle detrazioni e i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.

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