Adempimenti

L’iscrizione al Fondo di tesoreria «segue» il dipendente in caso di cessione ad altra azienda

di Michele Regina

Il Fondo di Tesoreria gestito per lo Stato dall'Inps garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto.
L'articolo 1 della legge 296/2006 trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Vanno ricompresi in tale settore anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l'applicazione del suddetto art. 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di "ente pubblico economico" e con riferimento agli stessi dipendenti.
Restano escluse dall'applicazione della norma le pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti; in tale limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

L'Inps con messaggio 2078/2016 fornisce precisazioni in merito all'attribuzione del codice di autorizzazione 1R. Già con la circolare 70 del 2007 e successivi messaggi l'Istituto ha fornito istruzioni sull'obbligo di versamento delle quote di Tfr al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", istituito dalla legge 296/2006.
Nella circolare richiamata l'Inps ha fornito altresì le indicazioni al fine della corretta individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento delle quote di Tfr al Fondo.
Uno dei parametri per individuare il datore tenuto è quello dimensionale.
Infatti, in base alla nota di prassi citata, sono tenuti al versamento, come ricordato, quei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti ; questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'Istituto, anche per via telematica, apposita dichiarazione. Le sedi Inps per tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda attribuiranno il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Azienda con almeno 50 addetti".

Altra situazione individuata con la circolare citata è quella relativa a quei lavoratori che dopo operazione societaria o cessione di contratto passano in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 cdel codice civile presso altro datore di lavoro.
Laddove si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato a tale obbligo, il nuovo datore di lavoro, ancorché non soggetto al Fondo di Tesoreria, è tenuto al versamento delle quote Tfr ma solo limitatamente a tale personale.
Con il messaggio 21062 del 23 settembre 2009, nel ribadire la sussistenza di tale obbligo in capo al nuovo datore di lavoro – stante l'unicità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. – l'Istituto ha dato indicazioni in ordine alla compilazione dei flussi Uniemens, al fine di garantire la corretta gestione delle quote di Tfr confluite al fondo di Tesoreria.

Per individuare le aziende che, o in funzione del requisito occupazionale, ovvero in conseguenza di operazioni societarie, sono tenute a versare quote di Tfr al Fondo di tesoreria per almeno un dipendente, con altro messaggio, il 6509 del 8 agosto 2014, è stato ampliato il significato del CA "1R" di "azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

L'Inps con il messaggio del 10 maggio ribadisce l'obbligo della presenza del codice di autorizzazione "1R" per il versamento della contribuzione al Fondo di tesoreria e la sua valenza a decorrere dal momento in cui si realizzano le condizioni previste dalla legge 296/06.
Le aziende tenute al versamento delle quote di Tfr al Fondo di tesoreria che sono sprovviste di detto codice dovranno quindi richiedere l'attribuzione alla sede competente con decorrenza dall'insorgenza dei relativi obblighi.
Per ribadire tale obbligatorietà l'Inps comunica che decorrere dal mese di competenza giugno prossimo non sarà più possibile trasmettere denunce Uniemens con presenza di versamenti al Fondo di tesoreria in assenza del c.a. 1R

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