Adempimenti

Contratto di solidarietà difensivo: così il recupero dello sgravio contributivo

di Luca Vichi

L'Inps , con la circolare 77 del 2016, definisce le modalità di recupero dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 863/1984 a valere sulle:
- risorse che residuano dallo stanziamento dell'anno 2014;
- risorse connesse allo stanziamento per l'anno 2015.


Misura e durata dello sgravio contributivo
Si ricorda, come precisato dall'Inps nella circolare n. 153/2014, che lo sgravio contributivo, di misura pari al 35%, viene applicato sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla predetta agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi.


Modalità di recupero dello sgravio 2014
In considerazione del fatto che la misura autorizzata con i decreti direttoriali per l'anno 2014 è risultata superiore a quanto effettivamente speso, l'Istituto ammette le aziende di cui all'Allegato 1 della circolare in commento allo sgravio contributo a valere sulle risorse residue dell'anno 2014.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato le aziende interessate sono tenute a valorizzare all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> i seguenti elementi:
- elemento <CausaleACredito> inserendo il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L. 863/1984) anno 2014”;
- elemento <ImportoACredito> indicando il relativo importo.


Modalità di recupero dello sgravio 2015
La circolare n. 15/2015 del ministero del Lavoro prevede la possibilità di presentare, in continuità con le precedenti, nuove istanze di sgravio contributivo per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014 se tali istanze risultano riconducibili ad un contratto di solidarietà “in continuità” con il precedente, fino ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.
Le aziende ammesse allo sgravio per l'anno 2015, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 3 della circolare in commento, sono tenute ad esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato valorizzando, all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- elemento <CausaleACredito> inserendo il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2015”;
- elemento <ImportoACredito> indicando il relativo importo.
Termine per il conguaglio ed entità dello sgravio
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 agosto 2016 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).
L'Istituto, infine, precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende devono porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©