Adempimenti

Riaperti i termini per rateizzare i debiti erariali: l'Agenzia commenta le novità

di Matteo Ferraris

Un altro passaggio verso l'adempimento spontaneo e la riscossione coattiva si allontana. Con l'articolo 1, commi 134 - 138, della L. n. 208/2015 è stata introdotta una speciale opzione per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza.
Tali contribuenti saranno riammessi al pagamento rateale se la decadenza dalla rateazione si è verificata nei tre anni antecedenti il 15 ottobre 2015.
In modo ultra semplificato la procedura prevede che la rateizzazione, interrotta per mancato pagamento, possa riprendere con la stessa modalità: riprendendo il versamento.
Lo conferma l'Agenzia delle entrate, con la recente circolare 22 aprile 2016, n. 13/E/2016 che, al paragrafo 2.1, chiarisce che i contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione "a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute" (art. 1, comma 134, della Stabilità 2016). La "prima delle rate scadute", secondo l'Agenzia, è la rata dell'originario piano di rateazione non versata in tutto o in parte da cui è derivata la decadenza dalla rateazione; la rata, poi, deve essere diversa dalla prima del piano di rateazione in quanto ove il contribuente non avesse mai versato la prima rata del piano di rateazione, non si sarebbe perfezionato il procedimento di adesione né la definizione in sede di acquiescenza. Chi non ha mai avviato la rateazione, dunque, non potrà essere riammesso al piano.
L'Agenzia chiarisce ancora che la rata (diversa dalla prima) "irregolare" che ha causato la decadenza è quella che non è stata sanata entro il termine di pagamento della rata successiva. Le due esplicitazioni riproducono la sostanza dell'articolo 15 ter del Dpr n. 602/73 richiamato dall'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione) che riepiloga dette condizioni quali causa di decadenza dalla rateizzazione.
Tra i vari istituti deflattivi del contenzioso, l'Agenzia chiarisce che possono fruire della nuova rimessione in termini le rateazioni decadute a seguito di:
-adesione all'avviso di accertamento,
-adesione al processo verbale di constatazione
-adesione all'invito a comparire e
-in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento.
La riapertura della rateazione non è consentita agli altri istituti deflattivi del contenzioso, conciliazione e accordi di mediazione.
Ulteriore condizione per la riapertura della rateazione è che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza fossero dovute a titolo di imposte dirette. La norma, infatti, ha riaperto i termini limitatamente a tali tributi: IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Strada sbarrata, invece, per l'iva e le imposte indirette per le quali permarranno gli effetti della decadenza, ancorché incluse nel medesimo atto di adesione.
Come accennato sopra la riapertura è consentita solo per i piani decaduti tra il 15 ottobre 2012 e il 14 ottobre 2015. L'arco temporale include, secondo l'Agenzia, le decadenze intervenute a seguito del mancato pagamento della rata alla sua scadenza ordinaria. A titolo esemplificativo, nelle note, viene formulata l'ipotesi di decadenza verificatasi in conseguenza del mancato pagamento di una rata con scadenza ordinaria in data 25 agosto 2012; la decadenza è realizzata da l mancato pagamento entro la scadenza della rata successiva (25 novembre 2012) ma, rilevando la scadenza ordinaria, in tale caso non è possibili accedere alla riammissione.
Appare lodevole lo schema semplificato per agganciare la riammissione alla rateazione: non servono moduli o istanze essendo sufficiente il pagamento da effettuare entro il prossimo 31 maggio 2016, compilando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Dopo avere versato, però, deve essere trasmessa all'Ufficio competente la copia della quietanza. Appare opportuno seguire con attenzione la pratica e la speciale procedura poiché dall'acquisizione della quietanza deriva il procedimento di sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo in uno con la rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. L'ufficio locale, infatti, dovrà provvedere al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elaborando un nuovo piano da trasmettere al contribuente con i relativi importi.
Essendo a suo tempo intervenuta la decadenza, l'ufficio aveva proceduto con la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione ai sensi degli articoli 24 e 14, comma 1, lettere b) e d) del Dpr n. 602/73. La ripresa della rateizzazione consentirà la sospensione di tale forma di riscossione e solo dopo aver verificato il corretto adempimento alle scadenze future, l'ufficio procederà con lo sgravio dei ruoli.
Una volta ripreso l'iter della rateazione non si potrà sbagliare: il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza.

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