Adempimenti

Datori di lavoro domestico, nuova procedura per la sospensione dell’obbligo contributivo

di Massimo Braghin

I datori di lavoro domestico potranno gestire le richieste di sospensione dell'obbligo contributivo direttamente dal portale Inps. E' quanto emerge dal messaggio 1643/2016 mettendo a disposizione del datore di lavoro domestico un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione dell'obbligo contributivo da effettuarsi per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento.

Va premesso che la sospensione dell'obbligo contributivo deve essere riferita a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre nel caso in cui la contribuzione non sia dovuta per una delle seguenti cause di sospensione:
• congedo per maternità;
• aspettativa per motivi personali
• malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

La comunicazione va effettuata solamente per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo, mentre se la scopertura è solo parziale e ricade in trimestri parzialmente coperti da contribuzione, va da sè che la sospensione deve necessariamente corrispondere alle settimane non indicate come lavorate.

L'istituto di previdenza ricorda che, relativamente ai periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale internet, sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Entrando nel merito della procedura telematica, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione “servizi online - servizi per il cittadino – lavoratori domestici - autenticazione con Pin/Cns – sospensione obbligo contributivo”, il datore di lavoro domestico sarà in grado di visualizzare la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate, potendole modificare e/o annullare e inserire le comunicazioni ex novo indicando obbligatoriamente:
• il trimestre di riferimento
• la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente.

Per la motivazione “malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico
con possibilità di allegare documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.

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