Adempimenti

Esclusa l’idoneità professionale dell’impresa in assenza del Durc

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nell'ambito dell'affidamento dei lavori negli appalti, in relazione alle prescrizioni previste dal Dlgs 81/2008 in materia di verifica della sussistenza dell'idoneità professionale, l'assenza del documento unico di regolarità contributiva (Durc) va intesa come mancato rilascio dello stesso da parte della procedura telematica Durc online. Secondo la Commissione per gli interpelli, costituita e operante in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 81/2008, il Durc è solo regolare e, dunque, non può essere presa in considerazione l'ipotesi per cui ve ne sia uno parzialmente positivo.

Con la risposta a interpello numero 1/2016, la Commissione ha reso nota la propria posizione in merito alla portata dei commi 9 e 10 dell’articolo 90 del Dlgs 81, a proposito degli obblighi che la legge pone in capo al committente o al responsabile dei lavori (verifica della idoneità tecnico-professionale), anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo.

L'organismo è stato attivato dal Consiglio nazionale degli ingegneri con lo scopo di verificare se i lavori potessero, comunque, svolgersi anche in presenza di un Durc irregolare e se la circostanza potesse identificarsi come assenza del documento. I tecnici ministeriali hanno ribadito che la verifica dell'idoneità tecnica, riguardo a cantieri che occupano meno di 200 uomini-giorno, può essere effettuata tramite l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del Durc e mediante il rilascio di un'autocertificazione attestante la presenza degli altri requisiti elencati nell'allegato 17, del testo unico in materia di sicurezza.

Dunque il possesso del documento di regolarità contributiva (richiesto all'impresa o acquisito direttamente online da parte della stazione appaltante, in ambito di lavori pubblici), si configura come basilare per accertare la regolarità dei versamenti nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili. Sul punto giova ricordare che se si tratta di eseguire lavori privati edili, il committente o il responsabile dei lavori non ha più l'obbligo di trasmettere il Durc all'amministrazione che ha concesso i lavori, prima dell'inizio delle attività.

Collegato al primo quesito, il Consiglio del ingegneri ha anche chiesto di precisare le modalità di concretizzazione delle disposizioni dettate dal comma 10 dell'articolo 90, nella parte in cui si prevede che «[…] in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente». Sul punto, gli esperti ministeriali hanno affermato che l'amministrazione concedente procede alla sospensione del titolo abilitativo in presenza di inadempienze emerse a seguito dell'attività dall'organo di vigilanza ovvero accertate dall'amministrazione concedente. In conclusione, quindi, è la presenza dell'inadempimento a generare la sanzione e non la modalità circa la constatazione della sua presenza.

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