Adempimenti

Call center, sostegno al reddito anche oltre il 2016

di Pietro Gremigni

Gli interventi di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dei call center potranno eccedere, entro il limite massimo di 12 mesi, la scadenza del 31 dicembre 2016, purché la richiesta e la sospensione o la riduzione dell'attività siano iniziate nel corso del 2016.
Con la circolare 15 del 29 marzo 2016 il ministero del Lavoro estende la portata del decreto del 12 novembre 2015 anche oltre il 2016, purché sia stato raggiunto un accordo in sede ministeriale e si rispetti lo stanziamento delle risorse destinate a questo intervento.
Ripercorriamo a questo punto le origini di questo intervento, basato sulla previsione del decreto attuativo del job act (articolo 44, Dlgs 148/2015) e sul successivo decreto attuativo del 12 novembre 2015.
L'onere complessivo è pari ad euro 5.286.187,00 per l'anno 2015 ed euro 5.510.658,00 per l'anno 2016.

Destinatari – Si tratta dei lavoratori dipendenti appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Beneficio – I lavoratori hanno diritto a un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata non superiore a 12 mesi, indennità che può essere anticipata dall'Inps oppure liquidata direttamente dall'impresa.

Requisiti – L'intervento presuppone una situazione di crisi aziendale, senza cessazione dell'attività, contro la quale l'azienda deve realizzare un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.
L'indennità può essere concessa, secondo la precedente circolare ministeriale 31/2015, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l'impresa deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.

Procedimento – Resta confermato l'iter procedurale stabilito dalla circolare 31/2015, che prevede:
1) sottoscrizione di un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI;
2) presentazione della domanda di concessione tramite raccomandata A/R oppure con Pec a: DGammortizzatorisociali.div3@,pec.lavoro.gov.it.;
3) successiva verifica ispettiva da parte delle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell'intervento. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. Divisione III entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.
L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

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