Adempimenti

Varia il modello di autocertificazione per il Durc

di Michele Regina

Con nota del 15 marzo 2016 il ministero del Lavoro comunica l' aggiornamento del modello di autocertificazione per le aziende in tema di assenza di cause ostative al rilascio del Durc.
In caso di dichiarazione presentata in data successiva al 1° luglio 2015 i datori di lavoro devono effettuarne una nuova avvalendosi del nuovo modello aggiornato alle variazioni apportate dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2015.
Il modello reso disponibile è in formato pdf compilabile.
La dichiarazione va trasmessa mediante posta elettronica o Pec alla Dtl territorialmente competente.
Le modifiche, come detto, sono relative al decreto interministeriale in materia di Durc del 30 gennaio 2015, che ha istituito il cosiddetto Durc on line, che oltre ad aver telematizzato il documento ha ampliato la sua validità fino a 120 giorni.
È bene precisare che le dichiarazioni già rilasciate dai datori in precedenza restano valide e quindi non sarà necessario presentare una nuova dichiarazione .
Ciò è valido eccezion fatta per quelle aziende che hanno fatto la prima dichiarazione successivamente al 1° luglio 2015 , data di entrata in vigore del decreto.
In questo caso, infatti, andrà fatta la nuova dichiarazione con il nuovo modello.
Il modello è rinvenibile in formato pdf compilabile e va prelevato dal sito istituzionale del Ministero,www.lavoro.gov.it, nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce “Modulistica”.
Venendo al modello esso preserva la forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 e pertanto va sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda per la quale si richiedono i benefici contributivi legati al Durc.
Nel modello vanno riportati i dati identificativi del datore di lavoro ai fini Inps (matricola), Inail (codice ditta e controcodice) e Cassa edile (denominazione e numero di iscrizione).
L'autocertificazione inerisce l'assenza di procedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi in data successiva al 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero che sia trascorso il periodo richiesto dalla legge per ciascun illecito.
Colui che sottoscrive si impegna contestualmente a comunicare alla Dtl, entro 30 giorni
dall'evento, qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato.

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