Adempimenti

Cambiano i tassi di interesse di rateazione e dilazione

di Luca De Compadri

La Banca centrale europea con un’importante decisione di politica monetaria ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) a decorrere dal 16 marzo 2016.
Come noto tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a) e b) e co. 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ne deriva che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla legge 389/1989 e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:
-6,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori
-5,50% per la misura delle sanzioni civili.
Al riguardo, sia Inail sia Inps hanno emanato le seguenti circolari: n.8/2016 (Inail); n. 49/2016 (l'Inps)


Interesse di Dilazione e di Differimento
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,00% annuo.
Per quanto concerne le istruzioni contenute nella circolare n. 49 dell' Inail Il tasso del 6,00% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 16 marzo 2016, nulla variando per le rateazioni in corso, relativamente alle quali continua ad applicarsi il tasso già comunicato con il piano di rateazione stesso.
L'Inps, nella menzionata circolare 49/16, ribadendo quanto espresso dall'Inail, specifica ulteriormente che nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.


Sanzioni Civili
Per le sanzioni civili di cui all'art. 116, commi 8 e 10, della legge 388/2000, a decorrere dal 16 marzo 2016 si applica il tasso del 5,50% in ragione d'anno.
Al riguardo, va sottolineato che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi / contributi non corrisposti entro la scadenza di legge in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, co. 8, lettera a), l. 388/2000).
Il limite del 40% dell'importo dei premi/contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, si applica anche nell'ipotesi di evasione , cioè in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, co. 8, lettera b), secondo periodo, l. 388/2000).
Nell'ipotesi, invece, di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, non ravvedute nei termini di cui sopra (art. 116, co. 8, lett. b), primo periodo), è dovuto il pagamento della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Infine, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, co. 10, l. 388/2000), la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,5% annuo. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.


Sanzioni civili ridotte nelle procedure concorsuali
L'art. 1, co. 220, legge 662/1996 stabilisce che nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
Sul punto, sia l'Inail (cfr. circolare n. 8/2016) sia l'Inps (cfr. circolare 49/2016) comunicano che a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile nel caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2% (interesse legale), mentre in caso di evasione (art. 116, co. 8, lett. b), primo periodo) si applica il tasso pari al 2,2% (interesse legale aumentato di 2 punti).

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