Adempimenti

Cumulo Naspi e Dis-Coll con attività lavorativa: entro il 31 marzo l’invio della dichiarazione del reddito

di Josef Tschöll

Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 22/2015 hanno disciplinato espressamente la compatibilità con il lavoro subordinato e autonomo della NASpI. Le nuove disposizioni sono sostanzialmente in linea con quanto già previsto prima in materia di ASpI.


Compatibilità e cumulabilità. Una delle questioni più complesse da affrontare quando il lavoratore è beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito è quello della compatibilità del diritto al beneficio con lo svolgimento di altra attività lavorativa e la possibilità di cumulare l'eventuale retribuzione oppure compenso derivante da tale attività con quanto gli viene erogato a titolo di sostegno al reddito. La compatibilità della prestazione di disoccupazione con una nuova attività lavorativa si intreccia inevitabilmente con le norme relative alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 181/2000.
Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di un rapporto di lavoro che dà origine a un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (4.800 Euro annui per lavoro autonomo e 8.145 Euro annui per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a lavoro dipendente), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 181/2000).
Lo stato di disoccupazione è, invece, sospeso quando viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, con un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione (articolo 4, co. 1, lettera d), D.Lgs. n. 181/2000).
Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione abbia una durata superiore ai 6 mesi, si determina la perdita dello stato di disoccupazione. Ugualmente ciò accade in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo (anche una collaborazione coordinata e continuativa) da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Da queste previsioni deriva la disciplina della compatibilità e cumulabilità della prestazione con nuovi rapporti di lavoro e con i relativi redditi, definita dal D.Lgs. n. 22/2015, che ha il pregio di esplicitare tali aspetti.

La dichiarazione del reddito. L'INPS ha chiarito nella circ. n. 94/2015 che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Invece il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. n. 604/1966 e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Quanto previsto per il lavoro subordinato e autonomo vale anche per il lavoro accessorio se supera il limite di 3.000 Euro (INPS circ. n. 142/2015).
Sembra, dunque, che qualora il percettore di NASpI sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) non debba effettuare la comunicazione del reddito derivante dall'attività lavorativa perché l'INPS può accedere ai relativi dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. Nulla vieta però al percettore di presentare spontaneamente la dichiarazione dei redditi per accelerare la chiusura della pratica.
Diverso il caso dove il percettore dell'indennità di disoccupazione non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. L'INPS precisa nella citata circ. n. 94/2015 solamente con riferimento al lavoro autonomo che dovrà essere presentata apposita autodichiarazione entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di percezione del reddito. Manca però un espresso riferimento per il lavoro subordinato. Sarebbe utile un chiarimento ufficiale per sapere se la presentazione dell'autodichiarazione entro il 31 marzo 2016 sia prevista anche per chi abbia svolto lavoro subordinato.


DIS-COLL. L'art. 15, D.Lgs. n. 22/2015 riconosce l'indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata. L'INPS ha fornito i primi chiarimenti con la circ. n. 83/2015 intervenendo anche sull'aspetto di nuova attività lavorativa.
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.
Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell'indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

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