Adempimenti

Inail, il premio sperimentale per gli iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale

di Luca De Compadri

L'articolo 32, comma 8, del Dlgs 150/2015 ha previsto in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016 - 2017, un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico 1124/1965, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il menzionato articolo 32 demandava ad un successivo decreto ministeriale, previa proposta dell'Inail, la fissazione dell'ammontare del premio speciale menzionato e le relative modalità di applicazione.
Successivamente, alla determinazione presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015 l'Inail ha emanato la circolare n. 4 del 23 febbraio 2016 con cui illustra le modalità e i termini della nuova norma.
Come noto, la tutela assicurativa attualmente prevista dall'Inail in favore degli allievi iscritti ai predetti corsi segue la cosiddetta modalità “ordinaria” di calcolo del premio fissata dall'articolo 41 del Dpr 1124 del 1965, con il ricorso ad una specifica voce di tariffa dedicata all'attività formativa in genere e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta. Non c'è dubbio che il continuo sviluppo della formazione giovanile abbia portato, tuttavia, alla luce una carenza assicurativa che doveva essere corretta. Infatti, la nuova normativa propone, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale.
Ebbene, ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo, come ribadito dalla circolare Inail n. 4 del 2016 citata, si farà riferimento al minimale giornaliero di rendita. Inoltre, nell'ottica di favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si terrà conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'Inail pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.
Il premio speciale unitario annuale, stabilito in euro 58,00, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, la circolare n. 4 dell'Inail menzionata specifica che l'ambito di applicazione del nuovo regime assicurativo previsto dalla norma si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sul punto, l'Istituto precisa che i suddetti corsi devono essere caratterizzati da percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario.
Giova sottolineare che dall'applicazione del premio speciale unitario resta escluso sia il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.), per il quale l'obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie finora previste per il calcolo ed il pagamento del premio, sia gli alunni e studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al d.m. 15 luglio 1987, sia, infine, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

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