Adempimenti

Al via i nuovi moduli delle comunicazioni al collocamento

di Pietro Gremigni

Il ministero del Lavoro ha aggiornato gli standard tecnici del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso per recepire alcune disposizioni introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act e dall'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini formativi.
La nota direttoriale 6532 del 18 dicembre 2015 prevede che dal 1° febbraio 2016 sarà obbligatorio applicare i nuovi standard in fase di comunicazione ai centri per l'impiego.


Sistema CO - I datori di lavoro pubblici e privati devono effettuare le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti gestiti dalle regioni, tramite il “Servizio informatico C.O.”, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi locali realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome.
La modulistica è così suddivisa:
- UnificatoLav: serve a comunicare dall'inizio alla cessazione tutte le vicende inerenti il rapporto di lavoro;
- UnificaSomm: è utilizzabile agli stessi fini dalle Agenzie di somministrazione;
- Vardatori: è utilizzabile dalla generalità dei datori di lavoro per comunicare le vicende societarie;
- unificatoLavcong: utilizzabile dai datori di lavoro che effettuano assunzioni congiunte in agricoltura.
Resta tutto immutato per iò che riguarda le modalità telematiche di inoltro delle comunicazioni obbligatorie e la relativa tempistica.


Job act - Le novità legate all'approvazione del Jobs Act, e in particolare del D. Lgs. 81/2015 sulle tipologie contrattuali sono così riassumibili:
- Chiusura della tipologia di contratto B.01.00 – lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa (tutti i flussi), presente nella tendina “tipologie contrattuali” contenuta nei diversi moduli di comunicazione;
- Chiusura della tipologia di contratto B.02.00 – lavoro occasionale (tutti i flussi), presente anch'esso nella tendina “tipologie contrattuali” contenuta nei diversi moduli di comunicazione;
- Attivazione nuova tipologia di contratto B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa (tutti i flussi), nella medesima tendina corrispondente alla sezione “tipologia contrattuale”;
- Attivazione nuova anagrafica riguardante le categorie di lavoratori con disabilità o appartenenti a categorie protette, assunti per assolvere agli obblighi di legge (Flussi UNILAV, UNISOMM e VARDATORI).
Per quanto concerne l'eliminazione dei rapporti occasionali dalle tipologie contrattuali instaurabili, il decreto si riferisce non ai rapporti di lavoro autonomo occasionale, per i quali non c'è obbligo di comunicazione, ma dei rapporti subordinati a tempo determinato di tipo occasionale che la precedente disciplina (D.Lgs. 368/2001) individuava come esonerati dall'obbligo della forma scritta se di durata non superiore a 12 giorni. Ora tale previsione sussiste ancora ma a prescindere dalla occasionalità o meno del contratto.
Vengono eliminati poi nelle comunicazioni Unilav, Unisomm e Vardatori, i riquadri relativi all'assunzione dei disabili in base alla legge 68/1999 (nell'Unilav, ad esempio, i riquadri da compilare erano contenuto nella sez. 4.
La sezione viene rivista perché occorre ancora indicare se l'assunzione è stata effettuata in ottemperanza della legge 68/1999, e in più però occorre specificare la categoria di appartenenza del lavoratore assunto, tra quelle che il nuovo modulo proporrà e che dovrebbe dividersi tra disabili, categorie protette e centralinisti non vedenti.


Tirocini formativi – In attuazione del citato accordo Stato Regioni, per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale viene inserita:
– una nuova tipologia di tirocini C-Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale;
– una nuova categoria di tirocinante (09), Persona presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari.
Il citato accordo stato regioni ha incluso infatti, oltre alla classica categoria dei tirocinio formativi, quelli finalizzati all'inclusione sociale, alla autonomia delle persone, e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale oppure dai servizi competenti, di durata non superiore a 24 mesi.
La comunicazione obbligatoria è di regola a carico del soggetto che ospita il tirocinante, anche se può essere attuata dal soggetto promotore.
Ricordiamo che in base alle regole generali i soli tirocini formativi per cui non è obbligatorio fare la comunicazione, sono gli stages non finalizzati all'inserimento lavorativo.

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