Adempimenti

Indicazioni Inps per il conguaglio contributivo

di Michele Regina

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni di conguaglio di fine anno 2015 per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva uniemens. L'istituto di previdenza, con la circolare 209/2015, ha fatto il punto sul conguaglio contributivo di fine anno ai fini della corretta determinazione degli obblighi contributivi annuali dei datori di lavoro.

Le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2015" (scadenza di pagamento il prossimo 16 gennaio 2016), possono essere fatte anche con quella di competenza del mese di "gennaio 2016" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2016), nel rispetto di quanto prescritto nella stessa circolare. Dal 2007 le operazioni di conguaglio possono inerire le quote di Tfr al Fondo di tesoreria e le misure compensative e per tal motivo le stesse operazioni possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di "febbraio 2016" (scadenza di pagamento 16 marzo 2016), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.
L'istituto passa in rassegna gli elementi oggetto del conguaglio.

Elementi variabili della retribuzione - Tra le voci si ricordano : straordinari, trasferte, malattie e maternità, allattamento, giornate donatori, riduzione retribuzioni per indennità infortunio, Pnr, aspettative, Cig , congedi per matrimonio.
L'istituto ricorda altresì che tra le variabili retributive devono essere considerati i ratei di retribuzione del mese precedente a seguito di assunzione intervenuta nel corso del mese e successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.
Per la corretta imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2015), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2016, salvo il caso di imponibile negativo, in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile - Gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1995, o quelli che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, hanno per l'anno 2015 un massimale pari a 100.324,00 euro.

Aliquota aggiuntiva dell’1% - Per il 2015, a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione si calcola sull'eccedenza di 46.123,00 euro annui, corrispondenti a 3.844,00 euro mensili. In tal caso quando vi siano più rapporti nell'anno il dipendente è tenuto a certificare all'ultimo datore gli imponibili già percepiti ai fini del corretto conguaglio per tale aliquota.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva - L'Inps ricorda che l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra negli adempimenti che possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo, il contributo già versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno.

Fringe benefit - Non fa parte del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro. Se il valore è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Conguagli per i versamenti di quote di Tfr al Fondo di tesoreria - Il versamento delle quote di Tfr dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 296/2006 deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. La quota versata mensilmente al Fondo di tesoreria affluisce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, delle legge 297/1982, (0,50%), calcolato sull'imponibile previdenziale.

Operazioni societarie - Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo2112 del codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi inclusi le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
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