Adempimenti

Premi Inail, la compilazione dell’OT24 per il 2016

di Luca De Compadri

Il Decreto ministeriale del 3 marzo 2015 del ministero del Lavoro (che ha modificato l'art. 24 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi), ha operato una riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione, fissando le nuove percentuali dell'oscillazione del tasso medio stesso in relazione alla dimensione dell'azienda, sulla base del numero dei lavoratori–anno del periodo, come di seguito riportato: fino a 10 lavoratori una riduzione del 28%; da 11 a 50 lavoratori una riduzione del 18 %; da 51 a 200 lavoratori una riduzione del 10 %; oltre 200 lavoratori una riduzione del 5 %.
Rimane invariata la precedente disciplina per quanto concerne i requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, in merito ai quali l'Inail fa rinvio alla circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.
Le nuove percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione sopra indicate si applicano per la definizione delle istanze presentate per l'anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l'anno 2015.
Come indicato nella circolare n. 51 del 2015 l'Istituto ha provveduto ad inoltrare, tramite Pec, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione alle ditte eventualmente già destinatarie di un provvedimento di accoglimento definito con le previgenti aliquote di riduzione. Il calcolo del numero del lavoratori anno è effettuato, per ciascuna voce, rapportando anno per anno le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i parametri esplicitati nelle Modalità di applicazione della tariffa dei premi, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale la riduzione è richiesta o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.
Si ricorda, al riguardo, che:
-il Modello OT24 è utilizzato per la richiesta di riduzione da parte delle aziende che, nell'anno solare precedente, hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, dopo i primi due anni di attività;
-il Modello OT20 è utilizzato per la richiesta di riduzione, dalle ditte che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, a patto che le stesse abbiano rispettato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Orbene, quanto sopra viene sostanzialmente riconfermato dall'Inail nella guida per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Dm 12/12/2000 e successive modificazioni).
Per ottenere la riduzione l'azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24), fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tale fine dall'Inail, tenendo presente che la domanda di riduzione deve essere presentata a pena di inammissibilità esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016. Al riguardo, va puntualizzato che all'istanza di riduzione del tasso di tariffa deve essere allegata a pena d'inammissibilità la documentazione probante gli avvenuti interventi (ampie istruzioni vengono date nella guida per la compilazione del Mod. OT24).
Va sottolineato, inoltre, che la domanda deve essere presentata per l'unità produttiva (o le unità produttive) dell'azienda in cui siano stati attuati gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. L'Inail comunica che ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Tuttavia, qualora risultasse, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procederà all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni, che presumibilmente saranno quelle proprie dell'evasione.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con posta elettronica certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©