Adempimenti

Recepita in decreto ministeriale la riduzione Inail del 16,61% per il 2016

di Paola Sanna

Con decreto del ministero del Lavoro 30 settembre 2015, in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2015, è stata approvata la determinazione del Presidente dell'Inail del 27 luglio 2015 che ha stabilito la riduzione del premio Inail per l'anno 2016, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 128 della legge di Stabilità per l'anno 2014 (Legge 147/2013).


La riduzione per l'anno 2016
Il Ministero del lavoro nel decreto citato ha fissato al 16,61%, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti per l'anno 2016.
La riduzione, è applicabile a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione introdotta, quindi anche ai Premi speciali artigiani.


La competenza 2016
La riduzione è definita in base all'andamento infortunistico aziendale e la relativa misura da riconoscersi quindi solo sui premi dovuti per il 2016, posto che “l'agevolazione” è riconosciuta solo con riferimento all'annualità 2016. La nuova riduzione si applica quindi in rata anticipata 2016 e in sede di saldo 2016, da versare quest'ultimo con l'autoliquidazione in presentazione nel 2017.
I destinatari della riduzione sono di norma individuati in relazione al fatto che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da meno di un biennio.


Posizioni aperte da più di un biennio
In relazione a quanto previsto dalla disciplina in materia, il tasso applicabile medio del triennio viene raffrontato al tasso di tariffa e la riduzione è applicabile quando il primo è inferiore o pari al secondo. E ancora, sulle polizze artigiani aperte la riduzione spetta se, dal confronto tra l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio, l'indice di gravità aziendale è inferiore o pari all'Indice di gravità medio.


Lavorazioni aperte da non oltre un biennio
La riduzione può essere applicata in presenza di applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da coloro che presentano o hanno già presentato l'istanza ex articolo 20 MAT telematica, autorizzata dall'Inail. Nel caso di presentazione già avvenuta ed accettata, la riduzione sarà riconosciuta anche per l'anno 2016 senza necessità di presentare una nuova istanza.

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