Adempimenti

Maxisanzione su lavoro nero: si usano i vecchi codici tributo

di Antonio Carlo Scacco

Nulla cambia per il versamento, tramite modello F23, della sanzione relativa alla cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero e relative maggiorazioni: lo ricorda il ministero del Lavoro nella nota prot. 37/21476 del 7 dicembre scorso. Come si ricorderà l'articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre scorso, ha completamente ridisegnato l'apparato sanzionatorio previsto per l'impiego di lavoratori in assenza della preventiva comunicazione telematica di instaurazione del relativo rapporto (lavoro cosiddetto “in nero”). L'attuale sistema, che si applica per le violazioni compiute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, prevede tre differenti tipologie o fasce sanzionatorie, variabili in relazione al numero di giornate di effettivo lavoro irregolare (la sanzione prevista varia da 1.500 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare). Ulteriore novità è stata la reintroduzione della procedura di diffida (articolo 13 del Dlgs 124/2004), da ottemperare nei 120 giorni successivi alla notifica del verbale unico, applicabile a condizione che il datore stipuli un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato part-time con riduzione non superiore al 50% oppure a tempo determinato, ma full-time e di durata non inferiore a tre mesi) e che si impegni a mantenere in servizio i lavoratori per almeno tre mesi. Un inasprimento delle sanzioni è stato invece previsto in due ipotesi, evidentemente ritenute di maggiore emergenza sociale: l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno e dei minori non in età di lavoro. Infine agevolazioni sono state previste per il versamento della somma aggiuntiva necessaria ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, che consegue nei casi più gravi di irregolarità, prevedendo la possibilità del pagamento immediato di un quarto della somma dovuta e la rateazione del residuo, maggiorato del 5%, entro 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca.
A fronte di queste novità sostanziali, quantomeno sul fronte sanzionatorio, come anticipato restano ferme le vecchie modalità di versamento delle sanzioni tramite il modello F23: il codice tributo è il “741T”, mentre per le maggiorazioni del 30% concernenti le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso ed il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale si utilizza il codice “79AT” (istituito con risoluzione AGE 70/E del 2014).

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