Adempimenti

Dal 2016 via la Cigs per procedure concorsuali e cessata attività

di Pietro Gremigni

Il 31 dicembre di ogni anno rappresenta uno spartiacque che delinea la cessazione dell'operatività di alcuni regimi giuridici spesso accompagnata dalla loro trasformazione e modifica, oppure un momento in cui fotografare l'organico aziendale per applicare alcuni istituti. Vediamo di seguito i principali, tenendo conto che il disegno di legge stabilità 2016 tuttora in corso di approvazione in Parlamento potrebbe in parte modificare lo scenario attuale.


Cigs e procedure concorsuali - L'art. 3, co. 1 della legge 223/1991 che consente la concessione della CIGS in presenza di procedure concorsuali che coinvolgono il datore di lavoro, è abrogato - a decorrere dal 1 gennaio 2016 - dall'articolo 2, co. 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Pertanto la fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS previsto in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015 (v. Min. lavoro circ. 12/2015).
Pertanto - preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno la base giuridica per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali - entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l'ammissione al trattamento in questione.


Cigs per cessazione attività - Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 cessa il 31 dicembre 2015 la possibilità di attivare la CIGS per cessazione dell'attività.
Il ministero del Lavoro con la circolare 24/2015 ha chiarito che entro la data del 31 dicembre 2015 deve essere stipulato l'accordo in sede istituzionale e deve, altresì, essere presentata l'istanza di ammissione al trattamento.
Il decreto di ammissione potrà essere emanato anche successivamente al 31 dicembre 2015, una volta esaurita l'istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato.
Aspi per sospensioni – Sono validi gli impegni assunti dalle parti sociali in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima del 24 settembre 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015), che abbiano previsto l'inizio delle sospensioni garantite dall'erogazione dell'indennità Aspi, entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari ad euro 20 milioni di euro per l'anno 2015.


Dis-Coll per i collaboratori - Scade al 31 dicembre 2015 l'indennità DIS-COLL prevista a favore dei collaboratori che cessano l'attività lavorativa.
L'art. 15 del D.Lgs. 22/2015 stabilisce in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.


Ammortizzatori in deroga - Segnaliamo che i due ammortizzatori sociali in deroga (CIG e mobilità) che per legge cessano di avere efficacia alla scadenza del 31 dicembre 2015, in realtà dovrebbero essere prorogati nel 2016 in virtù della legge di stabilità in corso di approvazione.
Contributo addizionale dell'1,40% - L'art. 2, co 29, lett b, legge 92/2012 per i contratti di lavoro stagionali prevede fino al 31 dicembre 2015 l'esonero del pagamento del contributo addizionale dell'1,40% per i contratti di lavoro stagionali previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011.


Ticket licenziamento - La legge 92/2012 all'art. 2, co. 34 prevede le seguenti situazioni di esonero dal contributo in caso di licenziamento fino al 31 dicembre 2015:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Dopo la scadenza del 31 dicembre 2015, anche per le predette situazioni sarà obbligatorio versare il cosiddetto ticket licenziamento.


Contratti di collaborazione - Cessa la possibilità di instaurare una collaborazione coordinata e continuativa secondo le regole generali di matrice giurispridenziale in vigore fino al 31 dicembre 2015, dato che dal 1.1.2016 i predetti contratti devono sottostare alle regole del decreto 81/2015. In base a quest'ultima norma dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale contratto potrà essere anche certificato.
Dal 1° gennaio 2016 i contratti di collaborazione privi delle condizioni del D.Lgs. 81/2015, dovranno:
1)o cessare;
2)oppure essere stabilizzati in rapporti subordinati a tempo indeterminato, con sanatoria del periodo pregresso, in base alle procedure dell'art. 54 dello stesso D.Lgs. 81/2015.


Pensione - Il 31 dicembre 2015 scade il periodo sperimentale per l'esercizio della cosiddetta opzione donna a favore delle lavoratrici che possono andare in pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 57 anni e 3 mesi (lavoratrici subordinate) e 58 anni e 3 mesi (lavoratrici autonome).
In base alle regole al momento vigenti i predetti requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31 maggio 2014 (lavoratrici autonome), 30 novembre 2014 (lavoratrici dipendenti del settore privato) e 31 dicembre 2014 (lavoratrici dipendenti del settore pubblico), stante il meccanismo applicabile della finestra posticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
Tuttavia il disegno di legge di stabilità 2016 in fase di approvazione prevede che i predetti requisiti, ai fini dell'accesso al regime sperimentale con diritto ad una pensione calcolata col metodo dell'opzione per il sistema contributivo, possano essere maturati entro il 31 dicembre 2015. La decorrenza del trattamento sarà posticipata di 12 o 18 mesi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©