Adempimenti

Accesso alle banche dati Inps: ultime indicazioni dell’Istituto

di Silvano Imbriaci

L'Inps, con il messaggio 7266 del 2 dicembre 2015, fornisce alcune indicazioni riepilogative in merito all'accesso alle proprie banche dati in sede di pignoramento, e in particolare con riferimento alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 492 bis del codice di procedura civile).

Questa norma, introdotta dal Dl 132/2014, consente al creditore (non più solo il procedente, ma anche eventuali altri intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo) di ottenere, su istanza, l'autorizzazione da parte del presidente del tribunale del luogo in cui si trova il debitore, a ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare. Le banche dati cui può essere consentito l'accesso sono quelle delle pubbliche amministrazioni, comprese l'anagrafe tributaria e le banche dati degli enti previdenziali.

Per questo ultimo caso, dal momento che le informazioni in possesso degli enti previdenziali possono riguardare dati strettamente personali e coinvolgere anche aspetti che riguardano lo stato di salute del debitore, l'istituto ha ritenuto di dover dare alcune regole di condotta agli uffici (e all'esterno) al fine di prevenire possibili contestazioni.

Innanzitutto dovrà essere verificato che l'autorizzazione sia stata richiesta solo dopo la notifica del precetto (per effetto delle novità introdotte dal Dl 83/2015). La norma istitutiva dell'articolo 492 bis del codice di procedura civile aveva inoltre previsto, ai fini dell'operatività dell'istituto, la necessaria emanazione di un decreto del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell'Interno e quello dell'Economia e Finanze, volto a definire i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui all'articolo 492 bis, anche a tutela della riservatezza dei debitori (per questo era stata prevista la necessità, prima dell'adozione del decreto, di sentire anche il garante per la protezione dei dati personali).

La mancata adozione del decreto aveva già creato una vivace discussione in merito alla effettiva applicabilità della norma. Con l'intervento del giugno 2015 (Dl 83) è stato superato il riferimento alla previa necessità dell'emanazione di tale decreto. Inoltre il testo definitivo dell'articolo 155-quater disp. att. c.p.c. stabilisce ora che, su richiesta del ministero della Giustizia, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi con le modalità di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), mediante la cooperazione applicativa.

La norma precisa inoltre che, sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il ministero della Giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la predetta cooperazione applicativa, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il ministero della Giustizia, inoltre, pubblicherà sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile. Inoltre, nell'ottica di ampliare l'accesso a questo strumento, per renderlo più facilmente applicabile, sino a quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis e a quelle individuate con decreto di cui all'articolo 155 quater, non sono funzionanti, il creditore potrà ottenere direttamente dalle banche dati le informazioni in esse contenute, previa naturalmente l'autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato (articolo 155- quinquies, comma 1, dispp. att. c.p.c.).

Sulla base di questi presupposti, in presenza di un formale provvedimento autorizzativo rilasciato dal tribunale (e che dovrà essere debitamente notificato all'ente previdenziale), l'Istituto non potrà impedire l'ostensione dei dati contenuti nelle proprie banche dati, nei limiti e con le modalità eventualmente previste dalla stessa autorizzazione.

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