Adempimenti

Mobilità in deroga: precisazioni sui periodi di concessione della proroga

di Massimo Braghin


Con il messaggio 7189 del 27 novembre 2015, l'Inps affronta la materia della mobilità in deroga fornendo chiarimenti in merito ai periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga.

Il messaggio richiama la circolare 107, pubblicata il 27 maggio 2015, con la quale l'istituto di previdenza ha chiarito che i decreti regionali di concessione della mobilità in deroga non avrebbero potuto prevedere concessioni dei relativi trattamenti per periodi non continuativi rispetto all'evento di licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi. Tale disposizione trova applicazione per i lavoratori in mobilità in deroga che decidono di interrompere la percezione del trattamento di mobilità in quanto assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Di conseguenza, in queste fattispecie, non sarà possibile procedere all'emanazione dei decreti regionali né rendere esecutivo il provvedimento di concessione di mobilità in deroga, e l'Inps avrà in capo l'onere di comunicare tale evenienza alle sedi regionali, le quali a loro volta dovranno informare la Regione o la Provincia interessata.

Va ricordato che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga trova la sua fonte normativa nel decreto interministeriale 83473/2015, nel quale sono illustrati i relativi criteri di concessione. Facendo un ulteriore passo indietro, l'articolo 2 della legge 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016 la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Con specifico riferimento alla mobilità in deroga, la concessione dei trattamenti è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro e che il trattamento può essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese e, ancora, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
A tal proposito si riallacciano all'argomento sia la circolare esplicativa del ministero del Lavoro 19/2014 che la relativa nota 5425/2014.

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