Adempimenti

Aspi per lavoratori sospesi: nuove istruzioni Inps

di Luca Vichi

L'Inps, con il messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, fornisce ulteriori istruzioni in materia di Aspi per lavoratori sospesi, alla luce dell'abrogazione del trattamento avvenuta ad opera della Legge Fornero.


La novità del Jobs Act
Il decreto legislativo n. 148/2015 ha abrogato l'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale disposizione prevedeva, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che l'indennità Aspi, nel limite massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile, fosse riconosciuta:
- ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che fossero in possesso dei requisiti previsti dalla norma;
- subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al co. 4, articolo 3 della Legge n. 92/2012.


La posizione dell'Istituto
Già lo scorso 20 ottobre il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 27, ha previsto di attribuire un'interpretazione più estensiva alla norma di abrogazione, evidenziando la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali tramite accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della norma abrogata.
I chiarimenti contenuti nel messaggio Inps n.7037/2015 in argomento - che ha di fatto integrato quanto previsto nel precedente messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015 - prevedono una diversa disciplina di fruizione dell'ammortizzatore sociale, diversificandola in relazione alla data di presentazione della domanda, precisando però che ogni indennizzo riferito a sospensioni del 2015 saranno effettuati nel limite delle risorse disponibili.
Tanto premesso, è opportuno evidenziare che:
- per le domande presentate entro il 12 ottobre 2015, anche se comprendono periodi di sospensione successivi al 23 settembre 2015, l'Istituto procederà ad indennizzare tali periodi di sospensione, autorizzati dagli Enti Bilaterali, solo se il periodo si sospensione ha avuto inizio in data antecedente al 24 settembre 2015;
- per le richieste invece presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015, la Direzione centrale dell'Istituto chiederà, tramite posta certificata, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far prevenire per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, sempre per mezzo Pec, la data di fine sospensione anticipata inserita negli accordi stipulati entro il 23 settembre 2015. In tal modo l'Inps può variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentare l'istanza.
Nota bene: nel periodo compreso tra il 29 settembre 2015 e il 12 ottobre 2015 la procedura non permetteva la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all'abrogazione della norma, obbligando così l'indicazione del periodo al fine di sospensione ad una data antecedente o corrispondente al 23 settembre 2015.

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