Adempimenti

Startup innovative: variazione dei requisiti durante l'iscrizione nella sezione speciale

di Massimo Braghin

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato una interessante risposta ad un quesito sulle startup innovative ed in particolare sulla mutazione dei requisiti di cui all'articolo 25, co. 2, lett. h) del D.L.179/2012, durante l'iscrizione in sezione speciale. Lo fa attraverso la nota prot. 222631 del 3 novembre 2015 ed il quesito fa riferimento alla possibilità di variazione del requisito in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa. In particolare l'istante aveva prospettato una situazione in cui una società era stata iscritta a marzo 2015 contestualmente al R.I. sez. ordinaria e sez. start up innovative, dichiarando di possedere i requisiti di cui all'articolo 25, co. 2, lettere da b) a g) del D.L. 179/2012, oltre a quello previsto alla lettera h) punto 2, sull'impiego di forza lavoro con determinati requisiti.
Successivamente avrebbe proceduto ad assumere del personale con un titolo di studio diverso tra quelli previsti dallo stesso art. 25 co.2 lett. h) punto 2, facendo decadere il requisito dichiarato per l'iscrizione previsto dal punto 2, ma rispettando contestualmente il punto 1) inerente il tetto del 15% delle spese in ricerca e sviluppo. E se così fosse, la società sarebbe tenuta a comunicarlo subito al registro delle imprese depositando i modelli aggiornati previsti al comma 12 e 15 oppure può farlo alle normali scadenze previste.
Il MISE, sulla prima parte del quesito, si è espresso positivamente ritenendo che non ci sono limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), sempre che questi vengano verificati periodicamente durante la permanenza nella sezione speciale del registro e che permanga la presenza di almeno uno dei tre. Pertanto in questo caso la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale che dovrà essere sempre aggiornata ed implementata con il dettaglio dei requisiti, di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera h) posseduti dalla startup a seguito dell'emanazione del D.M. 22 giugno 2015, facendo salvi in questo modo sia l'efficacia costitutiva che gli aspetti pubblicitari fondati sulla iscrizione in sezione speciale.
Con riferimento agli aggiornamenti semestrali e alle conferme annuali di possesso dei requisiti previste rispettivamente dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, il MISE puntualizza quanto segue:
•Riguardo all'aggiornamento semestrale, viene fissato un termine massimo (comma 12) ma non un termine minimo, nel senso che l'aggiornamento non può superare il semestre ed è necessario, come previsto in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione in sezione speciale.
•Sulla conferma annuale prevista dal comma 15, l'adempimento è vincolato al deposito dell'approvazione del bilancio d'esercizio e pertanto l'anticipazione della conferma al momento della mutazione non risulta certamente coerente col sistema normativo.
Pertanto adempiendo all'aggiornamento semestrale previsto dal comma 14, contestualmente alla mutazione del requisito, la startup nella sua sezione speciale sarà sempre pubblicizzata ed aggiornata quasi in tempo reale garantendo sempre e comunque una rappresentazione del tutto veritiera verso chiunque.

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