Adempimenti

Precompilata, ultimi chiarimenti per le rettifiche

di Matteo Ferraris

La dichiarazione precompilata ha comportato una nuova agenda per le operazioni dell'assistenza fiscale oltre a nuove fasi di processo già analizzate nelle circolari 6/E/2015, 11/E/2015 e 26/E/2015 delle Entrate.

L'Agenzia, ad esempio, ha dato ampio risalto all'azione “push” operata tramite 220.000 lettere di sollecito all'indirizzo di chi, allo scadere del termine ordinario di presentazione di Unico2015-persone fisiche, non aveva trasmesso la dichiarazione in nessuna delle forme possibili.

Si tratta di un'innovazione conseguente alla gestione di una serie di dati detenuti dall'autorità. E' evidente che si sono, così, moltiplicate le fasi del processo per salvaguardare il contribuente e, nel contempo, assicurare tempestivamente le risorse all'Erario; senza, cioè, attendere le procedure i tempi propri della riscossione coattiva che in precedenza, fisiologicamente, traguardavano (quasi) il biennio rispetto al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

Il monitoraggio e la gestione del processo dichiarativo – di cui l'azione di sollecito è la migliore rappresentazione in termini di efficienza - così come lo spostamento della responsabilità (parziale) sull'intermediario hanno comportato innovazioni per gli intermediari oltre che per l'amministrazione.

Con la nuova circolare 34/E/2015, l'Agenzia ribadisce quanto già chiarito con la circolare 11/E/2015 in tema di responsabilità dell'intermediario: il Caf o il professionista che presenta tempestivamente la dichiarazione dell'assistito e, successivamente, entro il 10 novembre, la corregge con un 730 rettificativo, è tenuto a pagare la sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta a un ottavo (in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso), se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.

Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria “sostituzione” dell'intermediario (colui che rilascia il visto) nella posizione dell'originario debitore, vale a dire il contribuente.
Il limite di questa traslazione di responsabilità è circoscritto al caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In caso di trasmissione del modello 730 oltre la scadenza ordinaria (eventualmente prorogata) con successiva rettifica (entro il 10 novembre), le sanzioni applicabili sono due:
la sanzione per la tardività; la sanzione per visto infedele. Per l'anno 2015, la scadenza per la presentazione del modello è stata prorogata dal 7 al 23 luglio con Dpcm 26 giugno 2015.

La disposizione di proroga si riferiva ad un particolare adempimento vale a dire «la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164(…)». L'ampliamento del termine, motivato dalle difficoltà segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa, ha effetti anche ai fini della decorrenza della tardività. Secondo quanto ricostruito dalla circolare, il riferimento temporale per la regolarizzazione della violazione decorre dal termine prorogato, dal 23 luglio 2015.

Da ultimo, la circolare analizza gli effetti incrociati di una serie di norme (articolo 1, comma 33, della legge 296/2006, articolo 12-bis del Dpr 602/73 e articolo 3 del Dl 16/2012) chiarendo che l'attuale franchigia (30 euro) per le attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, erariali e regionali, trova applicazione anche alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità commesse prima di quella data.

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