Adempimenti

Dimissioni volontarie, i consulenti del lavoro bocciano la nuova normativa

di Mauro Pizzin

La nuova disciplina sulla convalida delle dimissioni è destinata a complicare una regolamentazione resa già molto intricata dalle novità introdotte dalla legge 92/2012, aggiungendo ulteriori criticità di cui «sfugge la ratio». È un giudizio assolutamente negativo quello fornito dai consulenti del lavoro nei confronti delle norme introdotte dal decreto legislativo 151/2015 dello scorso 14 settembre in materia di semplificazioni in attuazione della legge 183/2014, analizzato dalla Circolare 19/15 della Fondazione studi dei professionisti.

Sullo specifico tema della convalida la Fondazione ricorda che è l'articolo 26 del Dlgs a ridisegnare le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, precisando che le stesse, a decorrere dal prossimo 24 novembre, ossia 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, dovranno essere effettuate, a pena d'inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. A questo scopo una apposita modulistica verrà resa disponibile sul sito del ministero del Lavoro e in seguito inviata alla direzione territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.

La trasmissione dei moduli – ricordano i consulenti – sarà possibile anche tramite patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del Dlgs 276/03. La facoltà di revoca di queste nuove dimissioni online dura sette giorni, termine entro cui il lavoratore interessato potrà sempre annullare la comunicazione effettuata.

La procedura appena descritta – fanno tuttavia notare i consulenti – allo stato attuale non è ancora attiva dal momento che bisognerà attendere uno specifico decreto del ministero del Lavoro, da emanarsi entro il prossimo 23 dicembre, in cui verranno definiti standard e modalità della trasmissione telematica, da cui saranno comunque escluse le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e i casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione presso le commissioni di certificazione.

L'alterazione dei moduli ricevuti, al netto dei casi in cui si manifesti reato, sarà punita con una sanzione amministrativa da 5mila e 30mila euro irrogata dalla Dtl nel caso di accertamento dell'infrazione.

La circolare della Fondazione studi si occupa anche delle altre novità introdotte dal Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e già operative dal 24 settembre scorso, data di entrata in vigore del provvedimento, sottolineando in particolare che tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, potranno assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno tenute ad assumere un lavoratore disabile entro i sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo esattamente come gli altri datori di lavoro. Più oneroso sarà, invece, l'esonero dall'obbligo di assunzioni in caso di aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un'esposizione al rischio con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; in questo caso infatti occorrerà, oltre ad autocertificare il rischio, versare una quota pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Per quel che attiene la tematica della sicurezza, infine, secondo i consulenti del lavoro è importante rilevare l'inclusione dei lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori, tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. In ultimo vengono segnalate ulteriori semplificazione destinate ad entrare in vigore solo successivamente, quali l'abrogazione dell'obbligo di inoltro di certificazioni in caso di infortuni e del relativo registro.

La Circolare 19/15 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro

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