Adempimenti

In edilizia attività di formazione possibile solo per i soggetti più rappresentativi

di Virginio Villanova

Nel settore dell'edilizia solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali maggiormente rappresentative in termini comparativi sono legittimati a svolgere formazione.
Il Tar del Lazio, con la sentenza 8765/2015 depositata lo scorso 30 giugno (nota ministero del Lavoro 29 luglio 2015, numero 37) , ha confermato la posizione del ministero del Lavoro sui criteri con i quali venivano individuate nel settore edile le parti sociali dotate del requisito di maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Tali requisiti, riportati nella circolare del ministero del Lavoro numero 13 del 5 giugno 2012, indicavano una serie di parametri (il numero di imprese associate, i lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni sindacali) sulla base dei quali veniva individuato, al momento, il maggiore o il minore grado di rappresentatività delle organizzazioni firmatarie del contratto applicato nel settore edile.

Nella circolare veniva riportano anche un elenco dei contratti che godevano di questo maggiore grado di rappresentatività, al fine di individuare quali fossero in grado di esprimere organismi paritetici abilitati a svolgere formazione nel settore edile , come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del Dlgs 81/2008.

Nel ricorso presentato dalle sigle Confsal-Unci, è stata contestata la linea del ministero del Lavoro che compie, a loro dire, una scelta arbitraria che lede anche il diritto allo svolgimento dell'attività sindacale, riconosciuto dall'articolo 39 della Costituzione.

Il giudice amministrativo, nella sentenza richiamata, riconosce lo sforzo fatto dal ministero del Lavoro nell’aver considerato parametri che la giurisprudenza consolidata utilizza per l'individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali. La circolare, continua la sentenza, non ha definito in modo autoritativo quali siano le sigle o le organizzazioni che possano fregiarsi a titolo definitivo del carattere di maggiore rappresentatività in termini comparativi. La scelta del ministero del Lavoro è stata invece quella di definire “al momento” quali risultassero le organizzazioni con un maggiore peso nei rapporti sindacali, senza che questa elencazione non potesse variare ed essere registrata mediante gli stessi parametri.

Bene ha fatto, conclude al sentenza, il ministero del Lavoro, ad indicare ai propri ispettori quali fossero le organizzazioni maggiormente rappresentate in termini comparativi in possesso dei requisiti normativi per poter svolgere legittimamente l'attività di formazione attraverso i propri organismi paritetici. E nel novero dei soggetti abilitati a svolgere attività di formazione, viene detto da ultimo, non rientrano tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

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