Adempimenti

Sisma Emilia Romagna: istruzioni per credito d’imposta e codice tributo

di Massimo Braghin

Con il Provvedimento n. 39951/2015 e la Risoluzione n. 30 del 20 marzo 2015 l'agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime di credito d'imposta di cui possono usufruire le imprese e i lavoratori autonomi in base ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione di aziende e studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, introducendo un codice tributo ad hoc per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto.
A monte dei provvedimenti in commento occorre richiamare espressamente una serie di interventi normativi che hanno determinato l'istituzione del credito d'imposta a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la sede legale o operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei comuni colpiti dal sisma (il Dl n. 83/2012), e che hanno subito danni, distruzioni, inagibilità delle strutture stesse. Facendo un passo indietro, con il Decreto del Mef del 23 dicembre 2013 erano state stabilite le modalità attuative del credito d'imposta.
A seguire, il Dl n. 74/2014 ha modificato la disciplina del credito d'imposta, ampliato la platea dei soggetti potenzialmente destinatari del credito d'imposta e le modalità di attestazione del danno.
Quindi, ancora un Decreto del Mef del 3 ottobre 2014, con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande e stabilito che l'onere di determinare la misura del credito d'imposta spettante per ogni anno è in capo all'agenzia delle Entrate e che lo stessa deve essere determinata in base al rapporto tra ammontare delle risorse stanziate e ammontare del credito richiesto.
Infine, il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 28 novembre 2014 con il quale sono stati introdotti nuovi termini per la presentazione delle richieste, ulteriormente estesi al 29 dicembre 2014.
Con il Provvedimento n. 39951/2015, l'agenzia delle Entrate, quindi, pubblica le misure percentuali massime del credito d'imposta, relativamente ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013:
- per i costi sostenuti nell'anno 2012, la misura del credito d'imposta è pari al 100% dell'importo richiesto nel 2014;
- per i costi sostenuti nell'anno 2013, la misura del credito d'imposta è pari al 65,0934% dell'importo richiesto nel 2014.
Il Provvedimento in commento dispone che la decorrenza per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è fissata al 21 marzo 2015. Il modello F24 presentato esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline dovrà recare il codice tributo 6843, definito Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Istanze presentate nel 2014. In caso di non utilizzo dei predetti canali, si incorre nello scarto dell'operazione di versamento.
Come di consueto, il codice tributo in commento troverà collocazione nella sezione Erario e nella colonna “Importi a credito compensati”; il contribuente dovrà inoltre valorizzare il campo “anno di riferimento” indicando l'anno di sostenimento dei costi relativi agli interventi di recupero, ripristino, ricostruzione necessitati dall'evento sismico.

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