Adempimenti

Bonus da 80 euro: gli adempimenti per il sostituto d’imposta

di Paolo Rossi

La legge di Stabilità 2015 ha confermato il "bonus di 80 euro" introdotto lo scorso anno dal Governo in carica. Si tratta del credito d'imposta disposto a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro, originariamente regolato, limitatamente al 2014, dall'art. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, e successivamente reso strutturale, a partire dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, commi 12, 13 e 15, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Ne deriva che i sostituti d'imposta devono inserire anche questo ulteriore adempimento alla lista delle cose da fare per conto del Fisco.


Caratteri del credito d'imposta
L'incentivo spetta ai contribuenti persone fisiche il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia costituito, in tutto o in parte, da redditi di lavoro dipendente e/o da taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR). Il diritto alla percezione del bonus è mantenuto anche quando il lavoratore percepisca proventi in sostituzione dei redditi di lavoro dipendente, come, per esempio, le integrazioni salariali, l'indennità di mobilità e l'ASpI. Tuttavia, in caso di redditi molto bassi che rientrano nella cosiddetta no tax area, il credito d'imposta non è erogabile. Ciò deriva dall'applicazione della condizione secondo la quale l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere comunque superiore all'importo della detrazione per la produzione dello stesso reddito, di cui all'art. 13, co. 1, del TUIR. È ininfluente, invece, la circostanza che l'IRPEF lorda del contribuente calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle ex art. 13, co. 1, TUIR (esempi: detrazioni per carichi di famiglia o detrazioni per oneri).


Misura del credito
Il beneficio è fissato nella misura annua di 960 euro, pari ad un ammontare mensile di 80 euro. Tale importo spetta per intero se il reddito complessivo del lavoratore non è superiore a 24.000 euro. Se il reddito complessivo è compreso tra 24.001 e 26.000 euro, l'importo di 960 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000 (tetto massimo), diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ne deriva che il credito, oltre la soglia di 24mila euro di reddito e fino a quella massima di 26.000 euro, compete in maniera decrescente. Oltre i 26mila euro non compete alcun bonus.
Torna utile rammentare che dal mese di marzo 2015 i lavoratori dipendenti potranno richiedere, a determinate condizioni, il pagamento del TFR maturando in busta paga: in questo caso, il sostituto d'imposta dovrà ricordare che il TFR confluito in busta paga non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini della spettanza del bonus in esame.
Va rilevato infine che, per espressa previsione legislativa, il credito d'imposta va rapportato al periodo di lavoro effettivamente svolto nell'anno.


Adempimenti del sostituto d'imposta
Il bonus deve essere erogato dal sostituto d'imposta, in presenza dei presupposti di legge, senza alcuna necessità di richiesta preventiva da parte del lavoratore.
Le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono poi recuperate mediante l'istituto della compensazione in F24 di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

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