Adempimenti

Per l’autoliquidazione Inail il dubbio delle retribuzioni convenzionali

di Cristian Callegaro

Nella predisposizione dell'autoliquidazione gli addetti ai lavori nutrono qualche dubbio riguardo la retribuzione convenzionale adottare per il calcolo del premio, ciò in quanto per alcune figure possono esistere retribuzioni provinciali che prevalgono su quelle stabilite a livello nazionale.

Entro il prossimo 16 febbraio 2015 i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devono:
- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
Tra le molteplici categorie di retribuzione cui fare riferimento al fine di determinare l'imponibile su cui calcolare il premio assicurativo dovuto, si vuole in questa sede focalizzare l'attenzione sulle “categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale”.
In premessa, va evidenziato come le retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale vadano divise in due categorie:
1. generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera;
2. retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale.
Tra le retribuzioni ricomprese nella categoria di cui al predetto punto (1.) rientrano anche le categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale.
Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, infatti, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo od anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail.
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a questo ultimo.
Le categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale sono:
- i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con o senza retribuzione effettiva. Si rammenta che vanno assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di sas coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l'impresa è organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari;
- i soci non artigiani di cooperative (con o senza retribuzione effettiva) ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto (senza retribuzione effettiva);
- gli associati in partecipazione (se l'associante non è imprenditore artigiano) senza retribuzione effettiva.
Tra le province aventi proprie retribuzioni convenzionali per familiari, soci e associati di società non artigiane e di cooperative senza retribuzione effettiva vi è quella di Padova, riguardo la quale si riportano nella tabella i valori di tutte le retribuzioni minime e convenzionali per l'anno 2014.
In conclusione, si riportano di seguito i criteri di calcolo da applicare alla generalità delle retribuzioni convenzionali:
- retribuzione convenzionale annuale: l'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera: l'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile: l'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

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