L'esperto rispondeAdempimenti

Enti bilaterali e di assistenza integrativa

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

D: Buongiorno, si chiedono chiarimenti in merito all'obbligatorietà o meno della contribuzione ai cd. enti bilaterali ed agli istituti che erogano prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per le aziende non iscritte ad associazioni datoriali firmatarie dei contratti collettivi, con particolare riferimento alle conseguenze del mancato adempimento in materia di DURC o più in genere sul rispetto della contrattazione collettiva.

R: La tematica proposta nel quesito investe la problematica più generale della obbligatorietà o meno della iscrizione agli enti bilaterali. A tale problematica ha dato una risposta chiara ed esaustiva il Ministero del lavoro con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, al termine di una annuale evoluzione interpretativa (in particolare v. circolari n. 4/2004, n. 40/2004, n. 30/2005 e risposta a interpello del 21 dicembre 2006, prot. 25/SEGR/0007573). La posizione del Ministero è costante nel ritenere non obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in ossequio ai principi della Carta costituzionale in tema di libertà sindacale negativa (ossia libertà di non aderire ad uno specifico sindacato) ed ai principi comunitari in materia di concorrenza. Tuttavia la libertà concessa al datore di lavoro di iscriversi o meno all'ente bilaterale, non significa che egli sia libero o meno di applicare al lavoratore tutele che, nel caso in cui si fosse iscritto, avrebbe dovuto concedere al lavoratore. In tale contesto devono considerarsi obbligatorie per i datori di lavoro non iscritti quelle clausole contrattuali che riconoscono al prestatore di lavoro forme di tutela, il cui onere è a carico del datore, alternative al versamento del contributo di iscrizione all'ente bilaterale (ad es. pagamento di un importo forfettario in busta paga). Tali clausole, infatti, sono riconducibili alla parte economica-normativa del contratto collettivo e non a quella obbligatoria. A tale proposito soccorre il disposto dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, come modificato all'art. 3 del decreto legge n. 71/1993, il quale subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi a favore delle imprese artigiane , commerciali e del turismo, all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'integrale rispetto, secondo la interpretazione ministeriale, deve essere riferito alla sola parte economica-normativa del contratto collettivo, e non a quella obbligatoria. Infine, la mancata iscrizione all'ente bilaterale, non rileva ai fini della concessione del DURC.

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