Adempimenti

Piccola mobilità, sospeso il recupero dei benefici

di Paolo Rossi

L'INPS, con il messaggio 19 novembre 2014, n. 8889, avvisa le proprie Strutture Centrali e periferiche circa l'opportunità di mantenere sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della cosiddetta “piccola mobilità”, limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012. La sospensione dovrà essere mantenuta per tutta la prima metà di gennaio 2015, decorsa la quale l'INPS riavvierà le operazioni di recupero dei benefici, salvo che intervenga, nelle more, un provvedimento legislativo che riconosca retroattivamente il beneficio in favore dei datori di lavoro interessati.
In verità, la sospensione accordata dall'Istituto previdenziale è motivata proprio dai rumores parlamentari che già da qualche mese fanno intendere che l'agevolazione possa essere ripristinata con effetto retroattivo. Il 31 luglio scorso è stata presentata, infatti, una risoluzione parlamentare che impegnava il Governo a reperire le fonti di finanziamento per gli incentivi connessi alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l'iscrizione nelle liste di mobilità. Il riferimento è all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che aveva consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupavano meno di 16 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruissero dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione era stata più volte prorogata, sino a tutto il 2012, quasi sempre in sede di legge finanziaria o di stabilità. A partire dal 2013, invece, nulla è stato previsto a tale riguardo nella legge 24 dicembre 2012 n. 228, ossia la legge di stabilità per l'anno 2013, né tanto meno da quella successiva per il 2014.
Nel vuoto normativo che si è in tal modo venuto a creare, l'Inps ha dettato le prime disposizioni con la circolare n. 137 del 12 dicembre 2012, successivamente seguita da numerosi altri interventi di pari oggetto. Il penultimo intervento in tal senso, risale al messaggio n. 7119 del 19 settembre 2014, con il quale era stata accordata l'ennesima sospensione delle note di rettifica fino alla seconda decade di novembre 2014, ovvero fino alla data odierna.
Tornando all'aspetto tecnico, la questione verte sulla mancata proroga, a partire dal 1° gennaio 2013, sia delle norme che prevedevano l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sia degli incentivi inerenti al loro reimpiego. In tali casi si parla di “piccola mobilità” ossia di quella speciale procedura che intendeva incentivare l'assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo per i quali non ricorrevano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Ne è derivato che l'INPS si è posto su una posizione di rigetto delle istanze aziendali (si veda circolare 25 ottobre 2013, n.150) circa il fatto che:
1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate a partire dal 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
3. deve ritenersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

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