Adempimenti

Dichiarazione dei redditi precompilata: L’inps si prepara a gestire le rettifiche nella certificazione fiscale

di Massimo Braghin

L'INPS, con messaggio n. 7907 pubblicato il 22 ottobre 2014, affronta il tema degli adempimenti di fine anno per quanto attiene alla certificazione fiscale delle prestazioni a sostegno del reddito.
Siamo di fronte alla significativa novità in materia di dichiarazioni fiscali, annunciata nella Legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014, ovvero l'introduzione della Dichiarazione dei redditi precompilata.
L'intervento, evidentemente, va letto nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, che a sua volta porterebbe ad una riduzione degli oneri amministrativi da parte delle istituzioni nonché al raggiungimento di condizioni di maggior certezza, sotto l'aspetto fiscale, dal lato delle imprese. In realtà però, gli oneri a carico delle istituzioni si amplificherebbero, e la confusione dal lato delle imprese e dei sostituti d'imposta seguirebbe lo stesso percorso. Basti pensare che, in caso di omissione o tardiva presentazione della certificazione unica, la sanzione prevista è di € 100,00 per ogni certificazione.
Gli artt. da 1 a 7 dello schema del decreto legislativo trattano della fattispecie suddetta, introducendo la possibilità, in via sperimentale, per i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2014, della Dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale previsione, al momento, trova applicazione per i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato, nonché i pensionati, che hanno titolo per presentare il Modello 730.
L'Agenzia delle Entrate, per predisporre il dichiarativo, è autorizzata ad avvalersi anche di dati ricevuti da soggetti terzi, nonché dei dati dichiarati dai sostituti d'imposta. Ecco che si delinea, quindi, correlativamente, l'adempimento in capo a questi ultimi:
-Entro il 7 marzo di ogni anno, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica delle somme erogate, delle ritenute e delle detrazioni effettuate, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti;
-Entro il 28 febbraio di ogni anno, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ad alcuni oneri deducibili o detraibili.
Nell'ambito del messaggio n. 7907 emerge che anche l'INPS, relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito dallo stesso erogate ai soggetti beneficiari, dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella certificazione fiscale.
Tuttavia, trattandosi di testo ancora all'esame del Parlamento, considerato il flusso enorme di dati da inviare, e considerate le consuete rettifiche che normalmente si rendono necessarie ogni anno anche successivamente alla emissione della certificazione fiscale, l'INPS, proprio con il messaggio in commento, interviene in un'ottica preventiva, onde chiarire anticipatamente la tipologia di rettifiche dei CUD 2014 redditi anno 2013 effettuate dalle proprie sedi, e, nello specifico:
-Modifica delle detrazioni spettanti;
-Modifica del codice fiscale del contribuente sui pagamenti delle prestazioni erogate nell'anno 2014 e prima della modifica del codice fiscale;
-Gestione di eventuali riaccrediti effettuati al di fuori delle procedure informatiche delle prestazioni.
Quindi, tutte le variazioni relative alle fattispecie suindicate, devono essere tempestivamente acquisite e gestite dall'INPS, e nel dettaglio:
-Entro il 31/10/2014: completamento delle operazioni di rettifica dei modelli CUD;
-Entro il 30/11/2014: acquisizione delle richieste di variazione delle detrazioni spettanti;
-Entro il 30/11/2014: annullamento del pagamento della prestazione riaccreditata;
-Entro il 30/11/2014: correzione del codice fiscale dell'assicurato.
Nell'eventualità di ulteriori variazioni, il termine ultimo per procedere è così delineato:
-Entro il 31/12/2014: acquisizione delle richieste di variazione delle detrazioni spettanti;
-Entro il 27/01/2015: annullamento del pagamento della prestazione riaccreditata;
-Entro il 27/01/2015: correzione del codice fiscale dell'assicurato.

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