Adempimenti

Alluvione: in Gazzetta Ufficiale la sospensione dei versamenti tributari

di Matteo Ferraris

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014 (G.U. 22 ottobre 2014, n. 246), è stato pubblicato l'elenco di Comuni colpiti dall'alluvione che ha, inizialmente, coinvolto i territori della Liguria e dell'alessandrino, estendosi, poi, ad altre regioni.
L'elenco allegato al decreto, include:

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
- 1. Monselice, 2. Este, 3. Baone, 4. Arquà Petrarca, 5. Due Carrare, 6. Maserà, 7. Montegrotto Terme, 8. Abano Terme, 9. Padova, 10. Albignasego, 11. Urbana, 12. Megliadino San Vitale, 13. Megliadino San Fidenzio, 14. Ponso, 15. Montagnana, 16. Saletto, 17. Ospedaletto Euganeo, 18. Cinto Euganeo, 19. Galzignano Terme, 20. Piacenza D'Adige, 21. Carceri, 22. Santa Margherita D'Adige, 23. Casale di Scodosia, 24. Pernumia, 25. Casalserugo, 26. Battaglia Terme, 27. Cartura, 28. Lozzo Atestino, 29. Merlara
PROVINCIA DI ROVIGO - 1. Melara, 2. Occhiobello, 3. Fiesso Umbertiano, 4. Stienta, 5. Bergantino
PROVINCIA DI VERONA - 1. Bardolino, 2. Castagnaro, 3. Legnago, 4. Terrazzo, 5. Caprino Veronese, 6. Costermano, 7. Valdadige, 8. San Pietro in Cariano

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REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 1. Albera Ligure, 2. Alessandria, 3. Arquata Scrivia, 4. Avolasca, 5. Belforte, 6. Borghetto di Borbera, 7. Bosio, 8. Brignano Frascata, 9. Carrega Ligure, 10. Casaleggio Boiro, 11. Casasco, 12. Cassano Spinola, 13. Cassine, 14. Cassinelle, 15. Castelletto d'Orba, 16. Castelnuovo Scrivia, 17. Cerreto Grue, 18. Costa Vescovato, 19. Francavilla Bisio, 20. Garbagna, 21. Gavazzana, 22. Gavi, 23. Grondona, 24. Lerma, 25. Novi Ligure, 26. Paderna, 27. Parodi Ligure, 28. Pozzolo Formigaro, 29. San Sebastiano Curone, 30. Sarezzano, 31. Sardigliano, 32. Serravalle Scrivia, 33. Stazzano, 34. Tortona, 35. Vignole Borbera, 36. Viguzzolo, 37. Villaromagnano, 38. Villarvernia
PROVINCIA DI VERBANIA - 1. Valstrona

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REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI GENOVA - Genova e tutti i Comuni della Provincia

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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI TRIESTE - 1. Trieste, 2. Muggia

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REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA - 1. Bedonia, 2. Berceto, 3. Calestano, 4. Collecchio, 5. Compiano, 6. Corniglio, 7. Felino, 8. Fornovo Taro, 9. Langhirano, 10. Lesignano de bagni, 11. Parma, 12. Sala Baganza, 13. Terenzo
PROVINCIA DI PIACENZA - 1. Bettola, 2. Cerignale, 3. Coli, 4. Corte Brugnatella, 5. Farini, 6. Ferriere, 7. Ottone

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REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI PISA - 1. Bientina, 2. Buti, 3. Calcinaia, 4. Castelfranco di Sotto, 5. Pontedera, 6. Santa Maria a Monte, 7. Vicopisano, 8. Volterra
PROVINCIA DI PISTOIA - 1. Larciano, 2. Serravalle Pistoiese
PROVINCIA DI LIVORNO - 1. Piombino
PROVINCIA DI GROSSETO - 1. Manciano, 2. Orbetello, 3. Capalbio, 4. Follonica, 5. Scarlino, 6. Sorano

Il provvedimento - Come già anticipato dal comunicato stampa del Governo e ribadito da quello del Ministero dell'Economia, il provvedimento dispone la sospensione del pagamento dei tributi e degli adempimenti. Tale sospensione, è prevista per il periodo compreso tra il 10 ottobre ed il 20 dicembre 2014, e si applica a tutti gli adempimenti tributari. La prima considerazione rileva una particolarità che ipotizziamo verrà chiarita a breve. Il comunicato del Governo, infatti, evidenziava che la sospensione fosse prevista per i soli tributi non statali; ciò consentiva di ipotizzare che l'intervento annunciato avrebbe lasciato immutate le scadenze (allora si era a ridosso della scadenza del 16 ottobre) relative ai contributi e ai tributi non statali. A conferma di tale lettura, pare che taluni Comuni abbiano provveduto ad emanare atti di sospensione dei versamento dei tributi locali. Il nuovo provvedimento sembra, ora, semplificare il quadro ai contribuenti e ai loro consulenti, consentendo la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La formulazione erga omnes non dovrebbe, quindi, differenziare tra tributi statali e altri tributi in ragione della imprevedibilità e della eccezionalità degli eventi calamitosi che hanno interessato i territori colpiti dalle alluvioni.


Il requisito soggettivo - Il provvedimento consente la sospensione alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la residenza ovvero la sede legale nei territori sopra indicati. In alternativa alla residenza (per le persone fisiche) ovvero al criterio della sede legale, il provvedimento con approccio sostanzialista dovrebbe considerare come requisito valido ai fini della sospensione, l'esistenza di una sede operativa in uno dei territori interessati. Non si fa cenno all'avere subito “danni direttamente connessi all'evento” quale ulteriore condizione di accesso al beneficio. La sospensione non si applica, invece, alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Tale formulazione si propone in contraddizione con le due affermazioni che, ai commi 1 e 2, hanno decretato la sospensione ai contribuenti ”anche in qualità di sostituti d'imposta”. La contraddizione a nostro giudizio è solo apparente perché, pur esistendo una possibile declinazione della norma “contradditoria” - che porterebbe a limitare la sospensione degli adempimenti diversi dall'effettuazione delle ritenute - si ritiene più lineare una lettura coerente con le normative adottate in altre occasioni simili. E allora, si ritiene che la lettura coordinata e la gerarchia dei commi dell'articolo unico dovrebbero portare alla seguente conclusione:
-i sostituti d'imposta aventi sede legale o operativa nei comuni interessati sono garantiti dalla sospensione dei termini di versamento in analogia a quanto avvenuto in precedenti esperienze; -i contribuenti persone fisiche che fruiscono della sospensione dei termini per i versamenti non potranno richiedere la sospensione delle ritenute ai propri sostituti d'imposta. In tale modo, si dovrebbe consentire una lettura coerente non solo con la lettera del provvedimento ma anche con precedenti normative in materia di calamità naturali. E' auspicabile che l'Agenzia delle Entrate confermi tale soluzione in termini molto brevi.

I plurilocalizzati - Un'ultima notazione coinvolge i soggetti pluriliocalizzati. Son tali i soggetti che possono avere una sede operativa ovvero la sede legale nel territorio colpito e ulteriori attività ubicate in altri luoghi (si pensi ad esempio alla società che ha la sede legale e 20 punti vendita, uno dei quali in un centro commerciale ubicato – e magari non danneggiato – in uno dei comuni presenti nell'elenco). La sospensione dovrebbe ritenersi estesa legittimamente a tutti gli adempimenti del contribuente, posto che, ai fini fiscali, l'identificativo del soggetto è unico. Anche su tale aspetto potrebbe essere opportuno un chiarimento.

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