Adempimenti

Auto aziendale: dal 3 novembre deve essere annotato l'utilizzatore

di Pietro Gremigni

La concessione delle auto aziendali per più di 30 giorni dal 3 novembre 2014 dovrà comportare la trascrizione sul libretto di circolazione del nominativo dell'utilizzatore. L'obbligo di comunicare il nome della persona non intestataria del veicolo, è stata introdotta dalla Legge n. 120/2010 che ha riformato il Codice della strada al comma 4-bis dell'art. 94, prevedendo una sanzione amministrativa pari a 705,00 euro con ritiro della carta di circolazione per le chi omette tale comunicazione.
Nel caso di veicoli aziendali l'adempimento grava sull'utilizzatore e la sanzione è ad esso riferita. Tuttavia nel caso specifico la circolare del Ministero delle infrastrutture 15513/2014 prevede un meccanismo di delega al datore di lavoro/comodante da parte del lavoratore per presentare la domanda di annotazione alla Motorizzazione.

Obbligo di comunicazione – La circolare 15513 del 10 luglio 2014 emanata dal Ministero delle infrastrutture commenta le novità del Codice della strada che entrano in vigore il prossimo 3 novembre, tra cui quella relativa alla concessione dell'auto aziendale.
L' obbligo, previsto dall'art. 94 comma 4-bis del DLgs. n. 285/92, consiste in realtà nel richiedere alla Motorizzazione civile competete, l'annotazione sulla carta di circolazione del veicolo e nell'Archivio Nazionale dei veicoli, del nome della persona diversa dall'intestatario che dispone del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
La sanzionabilità riguarda le concessioni di auto aziendali dal 3 novembre 2014 in poi, mentre
per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 non è previsto alcun obbligo.

Soggetti obbligati – Si tratta dell'utilizzatore del veicolo e quindi nel caso di auto aziendale il lavoratore a cui il datore di lavoro/intestatario della carta di circolazione concede in comodato la vettura.
Tuttavia nel caso specifico dell'utilizzo di auto aziendale la circolare prevede un regime particolare: la persona fisica munita del potere di agire per conto del comodante (intestataria titolare del veicolo), su delega del comodatario (utilizzatore del veicolo), presenta domanda all'ufficio della Motorizzazione per l'annotazione sulla carta di circolazione.

Esclusioni – Al momento non sono soggetti all'obbligo di comunicazione le attività di autotrasporto caratterizzate:
- dall'iscrizione al REN a all'albo degli autotrasportatori;
- dalla presenza di una licenza di trasporto per conto proprio;
- dal trasporto di persone mediante autobus per uso proprio e mediante auto per usi di terzi (es. taxi).
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli utilizzatori della vettura familiari purché conviventi con l'intestatario.

Procedura - La Motorizzazione riceve la domanda, verifica la documentazione, e poi annota nell'Archivio Nazionale dei Veicoli le informazioni con rilascio della relativa attestazione che dovrà essere tenuta a bordo insieme al libretto di circolazione del veicolo aziendale.
Tuttavia per le auto aziendali la mancata presenza a bordo della vettura della suddetta attestazione, non costituisce violazione delle norme del codice della strada e per questo non è sanzionabile, mentre lo è l'omessa presentazione della comunicazione con una multa pari a 705 euro con ritiro della carta di circolazione.
Infatti ai fini della regolarità della circolazione la circolare del Ministero precisa che l'attestazione del lavoratore utilizzatore del veicolo concesso dall'azienda, non deve essere tenuta a bordo del veicolo aziendale e la sua mancanza non è suscettibile si essere sanzionata in sede di controllo da parte della polizia stradale.

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