Adempimenti

Fondo residuale, le indicazioni dei consulenti

di Mauro Pizzin

Con la circolare n. 17, diffusa ieri, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha messo in evidenza alcuni profili di criticità relativi al versamento degli arretrati per il periodo gennaio-settembre 2014 relativi al finanziamento del fondo di solidarietà residuale istituito presso l'Inps.

Si ricorda che il contributo dello 0,50% – nuova trattenuta previdenziale in busta paga da questo mese (e da versare entro oggi, 16 ottobre), per un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico delle aziende – è dovuto dalle imprese con oltre 15 dipendenti non coperte dalla Cig e prive di un fondo di solidarietà di settore in caso di sospensione o riduzione dall'attività lavorativa.

Il fondo di solidarietà residuale, volto a garantire una tutela reddituale ai lavoratori sospesi, è stato previsto dall'articolo 3 della legge 92/12 e istituito con il Dm 79141/14. Le istruzioni operative dell'Inps sono arrivate, a loro volta, lo scorso settembre con la circolare 100/14 e il messaggio 6897/14. In quest'ultimo messaggio e nel suo allegato, in particolare, le imprese obbligate all'iscrizione sono state identificate presso l'Istituto con i codici statistico contributivo (CSC) e codice autorizzazione (CA) indicate nel medesimo allegato (che non rientrino nei codici ateco specificati nel medesimo documento).

Il documento della Fondazione studi, come detto, si concentra in particolare sulla scadenza del termine per il versamento degli arretrati, prevista per il prossimo 16 dicembre e cioè entro il flusso uniemens di novembre. In attesa di specifiche istruzioni amministrate – si sottolinea nella circolare – è da ritenersi «in via prudenziale» che tale obbligo sia sussistente anche in riferimento ai lavoratori per cui il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo in questione, «ancorchè i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare dell'eventuale prestazione corrispettiva, stante appunto l'avvenuta cessazione del rapporto». Un ragionamento che vale anche nel caso di cessazione d'azienda: al riguardo – spiegano i consulenti – «occorre rinviare l'Uniemens relativo all'ultimo mese d'attività, mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato indicando come periodo di riferimento l'ultimo mese d'attività».

Un'altra questione sul tavolo è quello dell'impresa che sia in possesso di più posizioni contributive aperte, per le quali il requisito occupazionale dovrebbe essere determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole. Su queste basi, secondo la Fondazione, indipendentemente dal codice “Tipo Azienda” in caso di superamento del limite di 15 dipendenti con più matricole, dovrebbe essere richiesta l'attribuzione del codice “2C”.

Poco chiaro resta, poi, se i lavoratori residenti in Italia, operanti all'estero in Paese extracomunitari non convenzionati per datori con sede legale in Italia, debbano o meno essere esclusi dall'obbligo contributivo al fondo residuale stante le disposizioni dell'articolo 1 del Dl 317/87 con cui sono assoggettati all'assicurazione Ivs e della Disoccupazione involontaria in Italia. Nella circolare si propende per la non obbligatorietà, «stante la specialità della norma in esame».

Quanto, infine, alla quantificazione del contributo ordinario si ritiene che esso spetti sempre in misura piena e che nel silenzio della norma il massimale contributivo e pensionabile non trovi applicazione «poichè è pacificamente riferibile esclusivamente alla fattispecie pensionistica».

La circolare della Fondazione Studi

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