Adempimenti

Fissato al 7,99% lo sconto INAIL artigiani in regolazione 2014

di Paola Sanna

Così come in alcune specifiche ipotesi, le norme vigenti pongono in essere agevolazioni a favore dei datori di lavoro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'INPS, in alcuni casi le stesse estendono tali agevolazioni anche al premio INAIL, a cui poi - già con effetto dal 1° gennaio 2008 - la Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha affiancato ulteriori riduzioni.
Come noto infatti, l'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane, nel limite complessivo di un importo predefinito; ed ancora, l'articolo 1, comma 781, dello stesso provvedimento normativo ha stabilito altresì il riconoscimento di questa riduzione a favore delle aziende artigiane, che
- abbiano effettuato interventi di prevenzione,
- risultino in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore,
- non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
E' necessario precisare però che successivamente, e precisamente con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2010, è stata confermata la concessione dello sconto a tutte le aziende artigiane che certifichino
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza, e
- la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio,
sospendendo per il momento il requisito legato all'attuazione degli interventi legati ai piani pluriennali, finché gli stessi non diverranno efficaci.
L'entità dello sconto per il 2014, da applicarsi attenzione, solo in sede di regolazione 2014 e non anche di anticipo 2015, è stata fissata in misura pari al 7,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per l'anno 2014.
Con Determina n. 287 del 1° ottobre 2014, il Presidente dell'Istituto assicuratore ha dunque reso operativo tale sconto, fissando lo stesso nella misura sopra indicata e precisando ancora, che la riduzione è applicabile da parte delle imprese artigiane che non abbiano avuto infortuni nel biennio 2012/2013.
La Determinazione INAIL, come di consueto, è stata infine inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.
In fase di autoliquidazione INAIL nel prossimo mese di febbraio dunque, le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, dovranno determinare l'ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2014, riconoscendo lo sconto in argomento sull'intero premio 2014 ed escludendo però dal calcolo - come si è detto - l'ammontare del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l'anno 2015.

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