Adempimenti

Verifica selettiva per l'F24 online

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Gli obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 oltre i mille euro in vigore da domani, mercoledì 1° ottobre, impongono una verifica selettiva dei pagamenti fiscali in scadenza nei prossimi giorni. I contribuenti o i professionisti che li assistono saranno obbligati a passare al setaccio le deleghe in scadenza, differenziandole a seconda del soggetto (privato o ditta) e della tipologia di tributo al fine di individuare, di volta in volta, il canale previsto con cui adempiere. I nuovi vincoli incidono sulle modalità dei versamenti con il modello F24 distinguendo i canali di pagamento in relazione alle seguenti tipologie di casistiche.

Il modello F24 a saldo zero
I modelli il cui saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni dovranno essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. La delega potrà quindi essere pagata, alternativamente attraverso l'F24 online, l'F24 web o l'F24 cumulativo. La novità riguarda principalmente i privati che non potranno più presentare i modelli a saldo zero per effetto di compensazioni in formato cartaceo presso gli sportelli bancari/postali o uffici della riscossione, e nemmeno in via telematica avvalendosi dei servizi home/remote banking collegati al circuito Cbi. Per i soggetti titolari di partita Iva va evidenziato che il cambiamento si applica anche in ambito Iva, con riferimento alla compensazione a saldo zero di crediti Iva non superiori a 5mila euro, che non potranno più essere versati tramite l'home banking, ma dovranno transitare per i canali telematici dell'Agenzia.

F24 compensato con saldo a debito
In questa ipotesi le possibilità sono maggiori in quanto il pagamento potrà avvenire, oltre che con i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 online, via web e cumulativo), anche avvalendosi degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, ossia banche, poste e agenti della riscossione. Ma anche in questo caso non mancano le eccezioni. Il contribuente titolare di partita Iva, pur potendo nella generalità dei casi avvalersi degli intermediari della riscossione, dovrà porre particolare attenzione in caso di compensazioni di crediti Iva superiori a 5mila euro, che in virtù delle regole speciali che connotano l'imposta in questione potranno essere pagati solo per il tramite dei canali tradizionali dell'Agenzia (F24 online, via web e cumulativo).

Viceversa, nell'ipotesi di compensazione, anche per importi elevati, di un credito diverso dall'Iva, qualora il modello F24 finisca a debito anche di un solo euro, si potrà versare attraverso gli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, ossia banche, poste e agenti della riscossione, senza transitare per i canali tradizionali dell'agenzia delle Entrate. Sul punto si sottolinea che, qualora la delega oggetto di compensazione non chiuda completamente a zero, la stessa può validamente evitare il passaggio obbligatorio su Entratel, anche nell'ipotesi in cui il credito (diverso dall'Iva) utilizzato in compensazione sia stato oggetto di visto di conformità secondo le disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 574 della legge 147/2013) in quanto superiore a 15mila euro. Questa modalità di gestione del pagamento crea, ancora una volta, un'evidente disparità di trattamento con il comparto Iva che, al contrario, in ipotesi di utilizzo del credito superiore a 5mila euro obbliga, indipendentemente dal fatto che la delega sia completamente a zero, oppure chiuda con un saldo a debito al passaggio attraverso i canali dell'Agenzia (F24 online, web o cumulativo) essendo preclusa la possibilità di avvalersi dei servizi telematici di banche, poste e agenti della riscossione.

F24 oltre mille euro senza compensazioni
Anche in questo caso diventa obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici «F24 online», «F24 web» e «F24 cumulativo» dell'agenzia delle Entrate, che si pone in alternativa con quelli messi a disposizione dalle banche, dalle poste e dagli agenti della riscossione. Per il privato, quindi, non sarà più possibile presentare in questi casi i modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione.

Le aperture della circolare 27/E del 19 settembre 2014
I contribuenti non titolari di partita Iva possono ancora, eccezionalmente, presentare il modello cartaceo solo per i versamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014. Questo in ipotesi sia di importi superiori a mille euro, sia di deleghe a zero o parzialmente compensate. Stesso discorso per gli F24 precompilati dall'ente impositore a condizione però, in questo caso, che non vi siano crediti in compensazione. Infine, anche i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Le regole

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