Adempimenti

Visto di conformità: l'Agenzia chiarisce le check list a giochi ormai fatti

di Matteo Ferraris

A pochi giorni dall'ultimo termine per l'invio delle dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, interviene con i chiarimenti sul visto di conformità che hanno probabilmente infastidito i professionisti impegnati a completare (ove non già ultimati) i fascicoli relativi alle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, orientati a valutare la correttezza di quanto ormai effettuato nei passati nove mesi. Inclusa la presentazione dei modelli 770, la cui scadenza dei termini di presentazione è spirata lo scorso 19 settembre.
Come si ricorderà, la legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 574, L. n. 147/2013) ha imposto l'obbligo di apposizione del visto di conformità (ovvero in alternativa, la sottoscrizione da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile) alle compensazioni dei crediti concernenti Irpef, Ires, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'IRAP. L'obbligo scatta per le compensazioni di importi superiori a 15.000 euro annui. Ora, con la circolare n. 28/E/2014 l'Agenzia fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare che intendono apporre il visto di conformità.
Schematizziamo di seguito le indicazioni peculiari contenute nella circolare.
Circa i documenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia chiarisce che i controlli da effettuarsi corrispondono a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73; la finalità, pertanto, è tesa a prevenire
-errori materiali e
-errori di calcolo
nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.
Con spirito semplificatore, l'Agenzia chiarisce come, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo debba essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito mentre il controllo della documentazione contabile può riguardare i costi di importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.
Posto che è obbligo del professionista conservare copia della documentazione controllata si renderà necessario redigere dei fogli di lavoro che corrisponderanno alle check list che in fase di revisione ha supportato la fase preliminare al rilascio del visto. Tali check list, distinte a seconda delle tipologie di dichiarazioni (modelli UNICO, IRAP e 770), sono suggerite nella stessa circolare.
Viene altresì chiarito che il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia. Qualora, invece, in presenza di più crediti, il contribuente debba compensare un singolo credito superiore a 15.000 euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti di importo inferiore.
Sotto il profilo sostanziale, poi, in caso di riattribuzione delle ritenute alla società di persone o studio associato, i soci o associati non sono tenuti all'apposizione del visto sulla propria dichiarazione mentre in caso di cessione infragruppo del credito IRES, il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente (che non effettua la compensazione) mentre, in caso di consolidato nazionale, il visto è apposto dalla sola consolidante.
Circa gli aspetti autorizzatori, preliminari all'apposizione del visto, si chiarisce che la comunicazione all'Agenzia consente all'intermediario di apporre le seguenti tipologie di visto di conformità:
- il visto di conformità ex art. 35, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), D.Lgs. n. 241/97;
- il visto di conformità ex art. 10, D.L. n. 78/2009, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui;
- il visto di conformità ex art. 1, comma 574, L. n. 147/2013.
Se, dunque, il professionista ha già comunicato all'Agenzia l'intenzione di apporre il visto di conformità dovuto in virtù di altre normative, non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione, se la polizza assicurativa copre anche la nuova attività. Altrimenti la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l'ulteriore attività di visto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©